Inammissibile il ricorso contro l’atto poi confermato da provvedimento legittimo (TAR Emilia-Romagna n. 307 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la comunicazione con cui l’amministrazione indica il termine perentorio per la stipula della convenzione urbanistica è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto sia stato successivamente confermato da un provvedimento di conferma propria, adottato all’esito di una nuova istruttoria, la cui legittimità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. L’annullamento dell’atto originario non arrecherebbe, infatti, alcuna utilità al ricorrente, restando ferma l’efficacia del provvedimento confermativo. La verifica dell’interesse alla decisione va condotta in relazione all’effettiva utilità conseguibile, anche in presenza di un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto presupposto.
Il Fatto
Una società e un privato hanno presentato al Comune un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo a una scheda norma. Dopo l’adozione e l’approvazione dello strumento, il Consiglio comunale ha stabilito che la stipula della convenzione urbanistica dovesse intervenire entro il 1° gennaio 2024, con perdita di efficacia del piano in caso di inutile decorso del termine.
Nelle more, una novella legislativa regionale ha sostituito la disposizione di riferimento, prevedendo per gli strumenti attuativi con iter già avviato il termine perentorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge. Il competente dirigente ha quindi comunicato ai proponenti il nuovo termine, fissandolo al 1° gennaio 2023. Avverso tale comunicazione i ricorrenti hanno dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito dell’opposizione del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale, ritenendola fondata. L’atto impugnato si limitava a comunicare ai proponenti l’intervenuto mutamento normativo e il termine entro cui addivenire alla stipula.
Su tale comunicazione è poi intervenuto un successivo provvedimento dirigenziale che ha confermato il termine già indicato, all’esito di specifici approfondimenti giuridico-amministrativi condotti con la Regione. Il Tribunale qualifica espressamente questo secondo atto come conferma propria, e non come semplice atto meramente confermativo, proprio perché adottato a seguito di una nuova istruttoria.
La legittimità di tale provvedimento confermativo è stata già accertata con una precedente sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 348/2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7550/2024. Da ciò discende che l’eventuale annullamento dell’atto originario non arrecherebbe ai ricorrenti alcuna utilità concreta, permanendo l’efficacia del provvedimento che lo ha confermato.
La carenza di interesse rileva dunque come ragione assorbente di inammissibilità, senza che il Collegio debba esaminare i motivi di illegittimità dedotti, attinenti alla violazione del principio di irretroattività delle leggi regionali e al tempus regit actum. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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