Pene sostitutive e motivazione del diniego per i recidivi (Cass. pen. Sez. 5 n. 15363 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione, non può limitarsi a richiamare i precedenti penali dell’imputato, ma è tenuto a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. La valutazione deve essere correlata al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata, potendo il giudice avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.. La sussistenza di precedenti penali, anche specifici, non è di per sé ostativa alla sostituzione, che è incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputi di poter ridurre nemmeno mediante le prescrizioni e i controlli che accompagnano la pena sostitutiva. Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto alcune imputate da diversi reati e rideterminato le pene per altre, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado. Le imputate, condannate per vari episodi di furto, anche in abitazione, e per utilizzo illecito di carte bancarie asportate in occasione dei furti, proponevano ricorso per cassazione. I motivi di impugnazione riguardavano l’applicazione della recidiva, la commisurazione della pena, il concorso nel reato di utilizzo indebito di carta di credito, il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e la mancata applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato manifestamente infondati i motivi relativi alla recidiva e alla commisurazione della pena, ritenendo adeguata la motivazione dei giudici di merito. In relazione alla determinazione della pena, ha ricordato che quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo al concorso nel reato di utilizzo indebito di carta di credito, osservando che la Corte territoriale si era limitata ad affermare che l’imputata aveva perpetrato il furto insieme all’altra, senza indicare elementi probatori concreti del suo contributo nell’utilizzo della carta. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi concernenti altri episodi, in quanto meramente reiterativi e volti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Quanto alle pene sostitutive, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, rilevando l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. I giudici di merito avevano rigettato la richiesta limitandosi a richiamare i precedenti penali delle imputate, senza svolgere la prognosi sulla idoneità della pena sostitutiva a raggiungere la finalità rieducativa e senza considerare le modalità esecutive e i controlli che caratterizzano tale sanzione.
La Corte ha precisato che la valutazione del giudice deve essere ancorata ai criteri di cui all’art. 58 legge n. 689/1981 e che il diniego di sostituzione deve essere correlato al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata. Ha inoltre escluso che sussista un automatismo tra entità della pena inflitta e applicazione della pena sostitutiva, richiedendo invece una valutazione concreta delle circostanze del caso e della possibile prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, dichiarando inammissibili i ricorsi delle altre imputate, condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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