Trattazione congiunta di riti diversi non genera incompatibilità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 34164 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trattazione congiunta, nella medesima udienza, del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non integra una causa di nullità della decisione, né configura una situazione di incompatibilità del giudice suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione. La coesistenza dei procedimenti impone soltanto che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. Parimenti inammissibile è la denuncia contestuale di plurimi vizi di motivazione su un medesimo capo, se non si indica su quale profilo la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, dal Tribunale di Foggia con sentenza del 3 ottobre 2024, dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19 novembre 2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per incompatibilità del giudice, l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, nonché l’illogicità del trattamento sanzionatorio.
La questione centrale riguardava la circostanza che il giudice, nella medesima udienza del 3 ottobre 2024, aveva emesso la sentenza nei confronti dell’imputato e un’altra sentenza di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di altri originari coimputati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto richiamato il principio secondo cui la trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né di incompatibilità idonea a fondare la ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti (Sez. 6, n. 14024 del 2024; Sez. 6, n. 16365 del 2012). Il motivo è stato pertanto giudicato manifestamente infondato.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha ribadito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova (Sez. U, n. 29541 del 2020).
Sul piano della dedotta illogicità e apparenza della motivazione, la Corte ha osservato che i motivi affastellano in maniera indistinta i vizi di motivazione apparente e manifestamente illogica, senza indicare, a pena di inammissibilità, su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria o illogica. Il giudice di legittimità non può essere chiamato a rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli scrutinabili, essendo i vizi della motivazione eterogenei e incompatibili (Sez. 2, n. 38676 del 2019).
La Corte ha poi rilevato che, a fronte di una motivazione che ha valorizzato gli elementi indiziari posti a fondamento della condanna — in particolare il riconoscimento dell’imputato dalle immagini di videosorveglianza — il ricorrente ha reiterato considerazioni di merito già smentite dalle convergenti sentenze, prospettando un dubbio ragionevole che non supera una ricostruzione alternativa meramente congetturale.
Sul trattamento sanzionatorio, infine, la Corte ha richiamato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 2017). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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