Giudizio di rinvio e pieni poteri cognitivi del giudice di merito (Cass. pen. Sez. I n. 32335 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, la sentenza cassata è rimossa dalla sequenza processuale e non dispiega alcun effetto preclusivo, se non quello di delineare gli errori rilevati in sede di legittimità, dei quali è vietata al giudice del merito la reiterazione. Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e non è vincolato dalle valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo ricostruire i dati di fatto e apprezzare il valore delle fonti di prova. Egli può quindi rivisitare il fatto con piena autonomia, accedendo alla rivalutazione dell’intero compendio probatorio e a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, senza essere limitato all’esame dei soli punti specificati. Qualora l’annullamento sia disposto mediante l’indicazione di punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non resta circoscritto a quei singoli punti, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo egli tenuto a compiere anche gli atti istruttori necessari per la decisione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un incendio doloso che ha distrutto un complesso museale di rilevanza pubblica, cagionando un disastro con pericolo per la pubblica incolumità. All’esito del rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato per i reati di art. 423 cod. pen. e art. 434 cod. pen.; la Corte di appello, in sede di gravame, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto. La Cassazione ha annullato con rinvio quella pronuncia per plurimi vizi motivazionali, tra travisamento della prova e manifesta illogicità.

In sede di rinvio, la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il primo reato e confermato la responsabilità per il secondo, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Su ricorso dell’imputato, la Cassazione ha nuovamente annullato con rinvio ad altra sezione, per omessa motivazione su plurime doglianze. Il terzo giudice di rinvio ha infine assolto l’imputato dal reato di artt. 110 e 434 cod. pen. per non aver commesso il fatto. Avverso tale pronuncia ricorre il Procuratore generale, denunciando travisamento della prova e vizi logici della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla necessità di chiarire i limiti delle pronunce di legittimità nel giudizio di rinvio, dopo due annullamenti già intervenuti per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Ribadisce che il giudice del rinvio non è vincolato né condizionato dalle valutazioni in fatto espresse dalla Cassazione con la sentenza rescindente, competendo a lui solo la ricostruzione dei dati di fatto e l’apprezzamento delle fonti di prova.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti del giudicato interno, può rivisitare il fatto con piena autonomia, addivenendo anche a soluzioni diverse. La sentenza cassata per vizio di motivazione è rimossa dalla sequenza processuale e non spiega effetto preclusivo, se non quello di delineare gli errori dei quali è vietata la reiterazione.

Su questa base, la Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale. Ritiene illogica la motivazione che, da un lato, qualifica come elemento di sospetto dotato di gravità e precisione la falsità delle dichiarazioni dell’imputato sulla conoscenza dei codici di disattivazione dell’allarme, e dall’altro ne svilisce la portata probatoria collegandola al dato ritenuto neutro della presenza sui luoghi. Parimenti illogica è la qualificazione come neutra della presenza dell’imputato durante i giri di perlustrazione, proprio in corrispondenza dei punti di innesco.

La Corte censura inoltre l’analisi della conversazione intercettata, condotta su una sola frazione del colloquio e senza confronto con i restanti passaggi, e l’irrilevanza attribuita all’esito dell’incontro sindacale nonché alle conseguenze economiche dell’incendio, apprezzabili solo ex post. Condivide infine il rilievo sull’illogicità dell’ascritta permeabilità della recinzione lato mare, essendo l’effrazione successiva all’incendio. Annulla pertanto la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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