Revoca dell’indulto e decorrenza della prescrizione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 34165 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non implica alcuna valutazione di illegittimità dell’ordinanza che determina l’entità della pena oggetto di revoca. La revoca non può essere contestata sul presupposto che l’indulto sia stato concesso in misura diversa da quella risultante dal provvedimento di cumulo. Il ricorso che prospetti la prescrizione senza confrontarsi con la regola di decorrenza è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha disposto la revoca dell’indulto concesso ex legge n. 241 del 2006 nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa. La revoca è stata determinata dalla commissione, in data 4 giugno 2008, di un reato per il quale il condannato ha riportato una condanna a due anni di reclusione.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti alla Cassazione articolando due motivi: l’insussistenza delle ragioni della revoca e l’intervenuta prescrizione della pena relativa alla condanna posta a fondamento della revoca stessa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’indulto è stato concesso, come risulta dal provvedimento di cumulo in data 2 settembre 2025, esattamente nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa, ossia nella stessa misura di pena oggetto del provvedimento di revoca impugnato.
Il provvedimento di riconoscimento della continuazione richiamato dal ricorrente non incide su questo punto: esso non implica alcuna valutazione di illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha stabilito l’entità della pena oggetto di revoca del provvedimento di indulto.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione ex art. 172 cod. pen. della pena oggetto di indulto, ma trascura la regola affermata dalle Sezioni Unite n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella: nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.
La causa che ha determinato l’inizio della decorrenza del termine si è quindi perfezionata nel 2018, essendo divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che ha determinato la revoca dell’indulto in data 4 dicembre 2018. Ne consegue che non è decorso alcun termine di prescrizione ex art. 172 cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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