Reato di omesso versamento IVA: rileva il dichiarato, non il debito effettivo (Cass. pen. Sez. III n. 27632 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura dichiarativa o formale: l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale, e precisamente quella indicata nel rigo VL38, non quella emergente dalle scritture contabili o da accertamenti esterni. Il giudice può prescindere dall’importo dichiarato solo quando esso non trovi giustificazione nell’esame formale della dichiarazione stessa; diversamente si introdurrebbe un controllo sostanziale incompatibile con la struttura della fattispecie. Ove la difformità attenga a falsità o a componenti sostanziali, potranno semmai configurarsi i più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Ne consegue che è errata l’individuazione dell’imposta dovuta operando in via isolata su singole voci precedenti al VL38, anziché ricostruendo il risultato finale della dichiarazione secondo le istruzioni ministeriali.

Il Fatto

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 7 giugno 2024, aveva condannato l’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere versato l’IVA, maturata in un determinato periodo d’imposta, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto del periodo successivo.

L’imputato ricorre per saltum lamentando violazione di legge. Sostiene che il giudice di merito abbia erroneamente assunto a parametro l’importo indicato nel rigo VL30, relativo all’IVA periodica, e abbia ritenuto formalmente errato il valore di un euro indicato nel rigo VL32, sul presupposto di una contraddizione con il rigo VL3. Secondo il ricorrente, l’imposta andava invece desunta dal risultato finale della dichiarazione, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove dal principio consolidato secondo cui l’omesso versamento dell’IVA è reato dichiarativo: l’imposta dovuta è quella che risulta dalla dichiarazione annuale, ossia quella indicata nel rigo VL38. La Corte richiama sul punto un articolato orientamento di legittimità, confermando che il raffronto va operato rispetto alla dichiarazione e non a quanto dovuto a seguito di accertamenti esterni, come le annotazioni contabili.

Il collegio precisa però la portata del principio: al rigo VL38 deve guardarsi con un “correttivo”, nel senso che occorre considerare la dichiarazione nel suo complesso quando le voci precedenti non conducano formalmente all’indicazione finale. Non si tratta di sostituire un accertamento sostanziale a quello formale, ma di verificare la coerenza interna del modello.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che il Tribunale ha isolato il solo rigo VL30, assumendone l’importo quale IVA dovuta, senza sottrarlo algebricamente dall’importo del rigo VL3, come invece imposto dalle istruzioni ministeriali per l’anno di riferimento. Tale operazione avrebbe condotto a un risultato finale di un euro, correttamente riportato nel rigo VL32 e, a cascata, nel VL38, una volta constatato che le voci dei righi VL34, VL35 e VL36 erano pari a zero.

Nessuna contraddizione, dunque, era ravvisabile tra i righi considerati dal giudice di merito. La decisione impugnata, inoltre, aveva indebitamente valorizzato la differenza tra l’importo del VL30 e le somme versate in esecuzione di un piano rateale, profilo estraneo al perimetro formale della fattispecie.

Sulla base di tali rilievi, la sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *