Bancarotta documentale specifica e dolo specifico nella omessa tenuta dei libri (Cass. pen. Sez. V n. 22049 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. richiede il dolo specifico consistente nello scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori. Anche l’omessa tenuta, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili può essere ricondotta alla fattispecie, purché la condotta omissiva sia sorretta da tale dolo specifico, perché altrimenti non sarebbe possibile distinguerla dalla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 legge fall. La nozione di omessa tenuta comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri, ma anche l’ipotesi della loro materiale esistenza «lasciati in bianco». Integra invece la bancarotta a dolo generico l’omessa annotazione di dati veri nell’ambito di una contabilità comunque tenuta, quando l’omissione riguardi specifiche operazioni e non la totale mancanza di annotazioni.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione del Giudice per l’udienza preliminare, assolveva l’imputato dal reato di bancarotta documentale generica e rideterminava la pena con concessione della sospensione condizionale, confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica. L’imputato aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e poi di amministratore unico della società dichiarata fallita.

Avverso la decisione della Corte territoriale l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: l’accesso al rito abbreviato in assenza di una richiesta di rito «secco», la mancanza del dolo specifico, l’insussistenza dell’elemento oggettivo per difetto di prova sull’istituzione del libro non consegnato, e la mancata correlazione tra imputazione e sentenza in ordine ad alcune fatture.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Dagli atti del fascicolo risulta che l’imputato e il difensore non eccepirono la nullità all’udienza successiva alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato. L’ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell’istanza è affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., e non da abnormità censurabile in cassazione: nel caso di specie la nullità è sanata perché non dedotta nell’immediatezza.

Il terzo motivo è infondato. La bancarotta documentale specifica richiede il dolo specifico, e l’omessa tenuta dei libri può essere ricondotta all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. solo se sorretta da tale dolo. Rientra invece nell’ipotesi a dolo generico l’omessa annotazione di dati veri in una contabilità comunque tenuta, quando manchino specifiche operazioni e non vi sia totale assenza di annotazioni. La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico sugli indici di fraudolenza: il libro giornale relativo all’annualità in cui si manifestò l’ingente perdita e si conclamò l’irreversibilità della crisi, l’artificio contabile delle capitalizzazioni di oneri, la conclusione dei contratti di affitto di ramo d’azienda e l’omessa redazione della situazione dei conti e del rendiconto previsti dall’art. 2487 bis, comma 3, cod. civ.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri «lasciati in bianco», e si differenzia dal caso, a dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri.

Il quinto motivo è privo di specificità: le fatture di acquisto e di vendita costituiscono l’oggetto del riepilogo contenuto nel libro giornale, sicché la loro omessa consegna non integra un fatto diverso o ulteriore non contestato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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