Associazione sovversiva e presunzione assoluta di adeguatezza del carcere (Cass. pen. Sez. V n. 34994 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. è di natura assoluta e riguarda il quomodo della cautela, non il suo an. Nei procedimenti per associazione sovversiva, una volta accertata la persistenza delle esigenze cautelari, il giudice non può sostituire la misura carceraria con gli arresti domiciliari, essendo esclusa ogni soluzione intermedia tra il carcere e la piena libertà. La presunzione opera anche nelle vicende successive all’applicazione della misura, non solo nella fase genetica. Resta fermo il dovere del giudice di verificare in concreto sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari e di revocare la misura quando siano cessate.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di assise per i delitti di promozione e organizzazione di associazione sovversiva ex art. 270 cod. pen. e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In parziale accoglimento di un’istanza di revoca o sostituzione, la Corte di assise aveva ritenuto ridimensionate le esigenze cautelari e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Su appello del Procuratore della Repubblica, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’impugnazione cautelare, ha ripristinato la misura di massimo rigore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza del principio di proporzionalità e del minor sacrificio della libertà personale, nonché vizio di illogicità della motivazione. Con motivi nuovi ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della natura della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria rispetto alle esigenze cautelari ravvisate a carico di un soggetto riconosciuto responsabile di associazione sovversiva. Il quesito è se tale presunzione sia assoluta, come ritenuto dal Tribunale, oppure relativa, come sostenuto dalla Corte di assise.

Il Collegio ritiene inammissibili le deduzioni volte a rimettere in discussione il ruolo di promotore e organizzatore del ricorrente. Si è formato il giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, non essendo stato impugnato il provvedimento di rigetto del riesame. Inoltre, le questioni sulla persistenza dei gravi indizi di colpevolezza non sono più proponibili dopo la sentenza di condanna, anche non irrevocabile, dovendosi proporre gli elementi contrari al giudice dell’appello di merito.

Nel merito, la Corte osserva che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione risultante dalle modifiche della legge 16 aprile 2015, n. 47, sancisce una doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, assoluta quanto all’adeguatezza della sola misura carceraria a contenerle. Ove la presunzione relativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale vincolante che esclude ogni soluzione intermedia tra carcere e libertà.

La presunzione opera, secondo il Collegio, non solo al momento dell’applicazione della misura, ma anche nelle successive vicende relative alla permanenza delle esigenze cautelari, come desumibile dal richiamo contenuto nell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen.. Vengono richiamate le Sezioni Unite n. 34473 del 2012 e Sezioni Unite n. 27919 del 2011.

La Corte ricorda che il regime ha superato il vaglio di costituzionalità per le associazioni mafiose e terroristiche, richiamando l’ordinanza n. 450 del 1995, la sentenza n. 136 del 2017 e la sentenza n. 191 del 2020. Il fondamento giustificativo vale, ad avviso del Collegio, anche per l’associazione sovversiva. Non rileva, pertanto, l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta, risultando il provvedimento sorretto da un concreto riscontro degli elementi fattuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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