Trattenimento corrispondenza detenuto 41-bis: basta l’ambiguità del testo (Cass. pen. Sez. I n. 25746 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro della missiva deve essere motivata, sia pure sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della lettera sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. Il giudice può fondare il giudizio di pericolosità anche sull’ambiguità del messaggio e sul tenore criptico della comunicazione, valorizzando l’assenza di legami di parentela o di conosciuta consuetudine tra mittente e destinatario. La valutazione di inaffidabilità soggettiva del detenuto integra un criterio ammesso, purché ancorato allo scrutinio dello scritto. Resta fermo che il controllo di legittimità non può sindacare nel merito una motivazione che evidenzi in modo ragionevole i dubbi sul reale contenuto della missiva.
Il Fatto
Un detenuto, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., invia una missiva a una conoscente detenuta in un altro istituto. Il contenuto della lettera comunica la propria situazione carceraria e formula una richiesta implicita sulla posizione giuridica della destinataria. Il provvedimento presidenziale dispone il trattenimento della corrispondenza.
Il reclamo proposto dal difensore viene rigettato dal Tribunale, che ravvisa nella missiva una forma di esplorazione con significati nascosti, idonea a evocare un pericolo per la sicurezza pubblica. Il difensore ricorre per cassazione articolando quattro motivi: motivazione apparente, vizio logico, contrasto con una precedente decisione dello stesso Tribunale su missiva analoga e violazione dei principi di individualizzazione e proporzionalità di cui all’art. 8 Cedu.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sull’omessa indicazione delle ragioni del trattenimento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 32452 del 22.2.2019; Sez. I n. 51187 del 17.5.2018; Sez. I n. 52525 del 17.5.2018), il Collegio ribadisce che la decisione di non inoltro deve basarsi su elementi concreti che facciano dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente e contenuto effettivo della missiva, potendo fondarsi anche su un giudizio di inaffidabilità soggettiva del mittente o del destinatario.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha giustificato il trattenimento valorizzando l’ambiguità del messaggio e il tenore criptico della comunicazione. La Corte ritiene che tale motivazione soddisfi i criteri richiesti, perché muove da una valutazione di pericolosità del soggetto, scrutinа lo scritto ed evidenzia i passaggi in cui il detenuto formula richieste che non manifestano la reale intenzione.
Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui la valutazione del contenuto effettivo può basarsi sul rinvenimento di anomale indicazioni nel testo (Sez. I n. 9689 del 12.2.2014). Se i dubbi sono ragionevolmente evidenziati, la motivazione non è sindacabile nel merito dal giudice di legittimità.
Il terzo motivo è dichiarato genericamente articolato. La Corte osserva che la autonomia valutativa del giudice impedisce di estendere acriticamente a una missiva successiva l’esito di un provvedimento relativo a una lettera diversa, tanto più in assenza della prospettazione degli elementi che consentano di sovrapporre esattamente le due missive.
Quanto al quarto motivo, la Corte conferma la conformità del provvedimento all’art. 8 Cedu, trattandosi di una limitazione riferita a una singola missiva, giustificata da una motivazione individualizzata e proporzionata rispetto allo scopo di tutela della sicurezza pubblica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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