Partecipazione ad associazione per delinquere e misure cautelari: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 22749 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando ripropone censure sulla ricostruzione del fatto o si risolve in una diversa valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. La partecipazione a un’associazione per delinquere non può essere desunta automaticamente dalla commissione, anche reiterata, dei reati-fine, ma richiede la prova di una stabile adesione a una struttura organizzata, con programma criminoso indeterminato nel tempo. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto: richiede una valutazione prognostica che, quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, tanto più deve essere approfondita.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha riformato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, sostituendola con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con prescrizione di permanenza notturna nell’abitazione. Il provvedimento riguarda un’indagine per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di beni culturali e contro il patrimonio, con condotte ipotizzate tra il novembre 2021 e l’aprile 2022.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., per avere il Tribunale sovrapposto il concorso nei reati-fine alla partecipazione associativa; la violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen., per difetto di attualità del pericolo di reiterazione; la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per omessa valutazione di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e la Sez. IV n. 18795 del 2017, ribadisce che il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato e non consente una nuova valutazione degli indizi o delle esigenze cautelari. Non sono ammesse, dunque, letture alternative dei medesimi fatti posti a base della decisione.
Sul primo motivo, il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha indicato le circostanze fattuali che denotano gli elementi dell’associazione per delinquere — vincolo associativo, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa — e la volontà del ricorrente di farne parte con un contributo concreto. La motivazione, secondo la Corte, non confonde il delitto associativo con i reati-fine e non è manifestamente illogica.
Sul secondo motivo, la Corte richiama Sez. V n. 1154 del 2021: il requisito dell’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza dai fatti. Il tempo trascorso non esclude automaticamente l’attualità, purché la motivazione sia adeguata. Il Tribunale ha valorizzato la gravità e la pluralità delle condotte, il contesto associativo seriale e le modalità esecutive indicative di professionalità.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che il Tribunale ha applicato una misura più lieve rispetto a quella del GIP, compiendo il bilanciamento tra gravità del fatto e compressione della libertà personale. Le doglianze su proporzione, adeguatezza e gradualità risultano perciò manifestamente infondate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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