Divieto di espulsione prima della notifica del rigetto della domanda di protezione internazionale (Cass. civ. Sez. 1 n. 9954 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il termine per proporre ricorso contro tale decisione non decorre e lo straniero conserva il diritto di rimanere nel territorio dello Stato. Ne consegue che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera. L’Amministrazione ha il dovere di ricevere l’istanza di protezione internazionale anche se inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, astenendosi da ogni forma di respingimento o di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta innanzi alle Commissioni designate.
Il Fatto
Un cittadino moldavo proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e l’ordine di allontanamento adottato dal Questore, deducendone l’illegittimità per carenza di motivazione, mancata indicazione del termine per la partenza volontaria e mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. Il ricorrente eccepiva inoltre la mancata traduzione del provvedimento nella propria lingua e allegava motivi sociopolitici che avrebbero legittimato la permanenza sul territorio nazionale.
Il giudice di pace rigettava il ricorso, ritenendo il provvedimento legittimo e osservando che il ricorrente non aveva formalizzato alcuna domanda di protezione internazionale né allegato particolari esigenze umanitarie. Avverso tale sentenza il cittadino proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame delle note di trattazione e dei documenti comprovanti l’avvenuta richiesta di protezione internazionale e la violazione della relativa disciplina.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava l’omesso esame delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente, dalle quali emergeva che il ricorrente aveva formalizzato la richiesta di protezione internazionale in data antecedente alla pronuncia impugnata. Il ricorrente aveva infatti allegato gli atti processuali, tra cui il verbale delle dichiarazioni rese alla Questura, nel quale si faceva riferimento all’avvenuta presentazione della domanda.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporre ricorso e lo straniero conserva il diritto di rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (Cass., n. 23999/2025; n. 16581/2025).
La Corte ha inoltre precisato che l’Amministrazione ha il dovere di ricevere l’istanza di protezione internazionale anche quando sia inoltrata a mezzo PEC, senza che sia necessaria la presentazione di una formale domanda, dovendo astenersi da ogni forma di respingimento o espulsione che impedisca la definizione della richiesta innanzi alle Commissioni competenti. Nella specie, il giudice di pace non aveva provveduto sull’istanza di sospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento di protezione internazionale, come richiesto nelle note di trattazione.
Ritenuto assorbito il secondo motivo, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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