Convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta al Tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 11116 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione della domanda di protezione internazionale — anche se reiterata — radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace. La regola discende dall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, perché la domanda determina un mutamento del titolo del trattenimento, che prosegue per il periodo massimo normativamente previsto al fine di consentire l’espletamento della procedura di esame. È quindi erronea la decisione che rigetta l’eccezione di incompetenza sulla sola base della mancanza di un provvedimento positivo di riconoscimento della protezione, senza considerare l’avvenuta presentazione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace di Roma ha convalidato il suo trattenimento. Nel giudizio di convalida il difensore aveva eccepito il difetto di competenza del giudice di pace in favore del Tribunale, rappresentando che lo straniero era richiedente asilo già da precedente data.
Il Giudice di pace aveva comunque convalidato il trattenimento, osservando che il ricorrente non era destinatario di un provvedimento positivo in relazione alla protezione internazionale. Il ricorrente deduce che la presentazione anteriore della domanda trova conferma anche in un’ordinanza del Tribunale civile di Roma emessa nel procedimento avverso il rimpatrio, nella quale si è affermato che, dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione, lo straniero doveva considerarsi richiedente asilo e dunque inespellibile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di competenza sulla convalida del trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale. Il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017, e 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015, oltre alle norme sulla competenza del Tribunale in materia.
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale — anche se reiterata — radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace.
Il fondamento è nell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015: la domanda determina un mutamento del titolo del trattenimento, che prosegue per il periodo massimo normativamente previsto al fine di consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda di protezione. A sostegno la Corte cita Cass. n. 4120/2024 e Cass. n. 11859/2022.
La decisione di rigetto dell’eccezione di incompetenza si fonda quindi erroneamente sulla mancanza di un provvedimento positivo in relazione alla protezione internazionale, senza prendere in considerazione l’avvenuta presentazione della domanda, sufficiente a mutare il titolo del trattenimento e, dunque, la competenza.
All’accoglimento consegue la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., del provvedimento impugnato, non potendo il processo essere proseguito per decorso dei termini utili a disporre legittimamente la proroga. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombente è un’Amministrazione statale, la Corte esclude la regolazione delle spese, richiamando gli artt. 82 e 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, e indica il Giudice di pace di Roma quale giudice competente alla liquidazione.
Nota della Redazione
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