Sequestro probatorio del coltello e motivazione sintetica del decreto (Cass. pen. Sez. I n. 22122 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche quando ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. L’obbligo motivazionale del giudice, in fase di applicazione e di controllo, va modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge. Il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 26 novembre 2025 ha rigettato l’istanza proposta da un indagato per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un coltello da cucina emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.
La difesa aveva censurato la totale carenza di motivazione sulle finalità probatorie del vincolo. Il Tribunale, ritenuta sussistente la fumus commissi delicti, ha reputato sufficienti le indicazioni del decreto e ha confermato il sequestro ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., richiamando l’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. e l’art. 6 della l. 152 del 1975. Ricorre per cassazione l’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni. La prima riguarda il potere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di convalida quando il provvedimento del pubblico ministero sia sintetico. La seconda concerne la possibilità di confermare il vincolo reale ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in presenza di cose assoggettabili a confisca.
Sul primo punto la Suprema Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018, secondo cui il decreto di sequestro probatorio, come quello di convalida, anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Il Tribunale ha coerentemente ritenuto che la motivazione del decreto, sebbene sintetica, fosse sufficiente a evidenziare la necessità di accertare le caratteristiche concrete del bene per verificare la configurabilità del reato.
La Corte precisa poi che l’obbligo motivazionale è modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene. Non basta il mero richiamo agli articoli di legge, senza descrivere i fatti, la ragione per cui i beni siano corpo di reato o cose pertinenti e la finalità probatoria perseguita, come affermato da Sez. II n. 46130 del 04/10/2023.
Sul secondo motivo la Corte richiama le Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019: il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. si applica alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. e opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. Sono escluse solo le fattispecie di confisca obbligatoria previste da disposizioni speciali, salvo che richiamino il medesimo art. 240 o si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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