Motivazione per relationem alla CTU e oltre la sufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 33304 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sviluppatesi attraverso la motivata considerazione e la replica ai rilievi tecnici delle parti, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Non deve soffermarsi analiticamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili con la decisione assunta. La motivazione per relationem è pertanto idonea quando il giudice dà atto dell’esistenza dei rilievi e della replica del consulente, poiché il richiamo esprime una compiuta valutazione del percorso argomentativo seguito dall’ausiliario. Il vizio denunciabile in cassazione è solo quello assoluto, che rende la motivazione apparente e non consente alcun controllo sull’iter logico; resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel giudizio di legittimità, il controricorrente che si costituisce come successore della parte nel precedente grado deve provare la propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta, mediante procedura docfa, da una società in liquidazione per un’unità immobiliare di categoria D/8 inserita in un centro commerciale: da 338,00 € a 761,72 €. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della contribuente, facendo propria la valutazione del consulente tecnico nominato in secondo grado, che aveva stimato congrua una rendita di 313,24 €.

L’Ufficio ricorreva per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, contestando il deficit motivazionale della pronuncia di appello e gli errori tecnici del consulente. Nel giudizio di legittimità interveniva, quale attuale proprietaria dell’immobile e subentrante alla contribuente, una società di investimento immobiliare quotata. La società originaria restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto un profilo preliminare. Il ricorso è stato notificato a una società diversa da quella che aveva partecipato al giudizio di appello e presso un luogo diverso dal domicilio eletto dal difensore. La Suprema Corte esclude però l’assoluta incertezza sulla destinataria: l’esatta menzione della pronuncia impugnata, la pertinenza dei contenuti del ricorso e l’esecuzione presso il difensore della parte costituita in appello consentono di identificarla con certezza. La notifica è pertanto nulla, non inesistente, per essere stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, ma pur sempre riferibile al difensore.

Tale nullità non è sanata dalla costituzione della società interventrice, che la Corte dichiara inammissibile. L’interventrice assumeva di essere subentrata alla contribuente nella titolarità del bene, ma non ha fornito alcuna prova di tale qualità, né nell’elenco in calce all’atto di costituzione compare il titolo di acquisto. Il controricorrente che si costituisce come successore è tenuto a provare la propria legittimazione, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.

Nemmeno si giustifica la rinnovazione della notifica. Il ricorso presenta profili di inammissibilità e risulta infondato: in presenza di un ricorso prima facie infondato o inammissibile, la fissazione del termine si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi, senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.

Sul merito, la Corte riqualifica il motivo. Il richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. è improprio, perché la censura non individua un fatto storico decisivo omesso. La doglianza va ricondotta all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sotto il profilo del deficit motivazionale di cui all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La pronuncia impugnata si fonda su una motivazione per relationem, articolata in tre passaggi: l’impraticabilità di una stima basata sul valore di un fabbricato di civile abitazione, la congruità della rendita stimata e la piena condivisione della relazione di chiarimenti con cui il consulente aveva replicato ai rilievi dell’Ufficio.

La Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, riducendosi al minimo costituzionale. Nel caso concreto il giudice regionale ha dato atto dell’esistenza dei rilievi di parte e della replica del consulente, esprimendo una chiara opzione preferenziale per le conclusioni dell’ausiliario. Il ricorso, in realtà, tenta di rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sulla congruità della rendita, invocando un impraticabile terzo grado di merito. Il ricorso è respinto; l’inammissibilità della costituzione esime dal regolare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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