Procurata inosservanza di pena e aiuti per solidarietà coniugale (Cass. pen. Sez. VI n. 34543 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del reato di procurata inosservanza di pena, di cui all’art. 390 cod. pen., consiste in un’attività volontaria specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. L’aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato solo quando è in rapporto di causalità con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione. Non risponde del reato chi, pur consapevole della condizione di latitanza, non svolge alcuna specifica attività di copertura rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con il latitante rapporti interpersonali leciti. I comportamenti adottati per solidarietà familiare o coniugale non integrano il reato per difetto dell’elemento oggettivo. Diversamente, quando la condotta si traduce in un aiuto idoneo a sottrarre taluno all’esecuzione della pena, l’adempimento di doveri di solidarietà non determina esclusione della punibilità.
Il Fatto
La sentenza di appello ha confermato la condanna dell’imputata per il reato continuato di cui all’art. 390 cod. pen. Le si contestava di avere favorito la latitanza all’estero del marito, condannato e ricercato.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. Si sosteneva che i comportamenti contestati rientrassero nella normale gestione del rapporto coniugale: invio di modeste somme di denaro per le esigenze di vita, viaggi per raggiungere il coniuge e minimo supporto all’attività lavorativa di lui. Si negava la prova del dolo di elusione e si invocava l’applicazione del art. 384 cod. pen. come principio generale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’elemento oggettivo del reato. La condotta punibile richiede un’attività volontaria diretta a eludere l’esecuzione della pena, collegata da nesso causale all’intenzione del condannato di sottrarsi al carcere. L’aiuto del terzo rileva solo se si pone in questo rapporto causale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la responsabilità di chi, consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolga alcuna specifica attività di copertura rispetto alle ricerche degli organi di polizia. Sono richiamate Sez. 6 n. 7098 del 09.01.2025, Sez. 6 n. 11487 del 20.10.1988, Sez. 6 n. 9936 del 15.01.2003 e Sez. 6 n. 37980 del 01.06.2016. I comportamenti dettati da umana solidarietà, privi di copertura, non integrano il reato per difetto dell’elemento oggettivo.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice di appello non li ha correttamente applicati. La condotta contestata consiste nell’invio di denaro al marito, nei viaggi all’estero per raggiungerlo e nei contatti con un fornitore per sostenere l’attività commerciale del coniuge.
Alcune di queste condotte, in particolare i viaggi e l’invio di modeste somme, non sono riconducibili a comportamenti di copertura del latitante rispetto all’attività di ricerca. Non si tratta di attività che si pongono univocamente in rapporto causale con l’intenzione del condannato di sottrarsi alla pena, ma di comportamenti che possono trovare giustificazione lecita nei rapporti di coniugio e di solidarietà familiare.
La sentenza impugnata non chiarisce perché i viaggi sarebbero di per sé strumentali a eludere le ricerche, né indica la frequenza e l’entità delle somme versate. Sul punto la motivazione è silente e quella di primo grado si limita a versamenti oscillanti tra cinquanta e cinquecento euro in un periodo determinato. Quanto ai contatti con il fornitore, non è stata spiegata la consistenza del rapporto né l’incidenza sullo stato di latitanza.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello perché, applicando i principi indicati, formuli una nuova valutazione sul giudizio di responsabilità.
Nota della Redazione
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