Il deposito comune di stupefacenti come indice probatorio dell’associazione finalizzata al traffico (Cass. pen. Sez. 3 n. 15945 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede formule sacramentali di adesione né una consapevolezza espressamente manifestata, essendo rilevante il contributo che ciascuno apporta all’organizzazione. La comune e promiscua disponibilità di luoghi adibiti a deposito di stupefacenti, con accesso esclusivo dei sodali, costituisce un elemento di elevata significatività dell’esistenza del sodalizio, in quanto presuppone fiducia reciproca e conoscenza della movimentazione della sostanza, escludendo che ciascuno stoccasse droga di propria esclusiva spettanza. La capacità individuale di iniziativa dei singoli associati non esclude la sussistenza del vincolo associativo, la cui prova si desume, oltre che dall’accesso condiviso ai depositi, dall’adozione di decisioni di carattere generale non agganciate ai singoli episodi e dalle occasioni di operatività congiunta. In tema di attenuanti generiche, il mancato riconoscimento nella massima estensione non richiede la disamina di ogni elemento favorevole dedotto, essendo sufficiente l’indicazione di quelli di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. In materia di continuazione, l’obbligo di motivare l’aumento per ciascun reato satellite è assolto quando la motivazione, pur sintetica, renda conto della proporzionalità interna tra pena base e aumenti.

Il Fatto

Con sentenza del 13/06/2025, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze in esito a rito abbreviato. Il tribunale aveva condannato il ricorrente principale alla pena di anni 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110-81 cod. pen. e 73-74 d.P.R. 309/1990, e gli altri due ricorrenti a pene rispettive per fattispecie associative e di detenzione e cessione di stupefacenti.

La contestazione associativa riguardava un gruppo dedito al traffico di stupefacenti, operante tra la Toscana e l’isola d’Elba, che custodiva la droga in locali nella comune disponibilità dei sodali. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico, alla prova dell’elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il caso come ipotesi di «doppia conforme», richiamando il principio per cui, in tale evenienza, le motivazioni delle sentenze di merito si saldano in un corpo unico e il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta in appello o quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza.

Quanto alla contestazione associativa, il Collegio ha dichiarato inammissibili le doglianze difensive, qualificandole come pedissequa reiterazione dei motivi di appello e come inammissibile rivalutazione del quadro probatorio. La Corte ha condiviso l’iter argomentativo dei giudici di merito, che avevano valorizzato, quali indici del vincolo associativo, l’accesso esclusivo dei tre sodali ai locali di stoccaggio, la consultazione reciproca per la gestione dell’attività illecita e l’approvvigionamento di strumenti dedicati. È stato ritenuto non illogico il ragionamento per cui la detenzione comune della droga presupponesse un’intesa a monte e non fosse compatibile con mere collaborazioni episodiche, considerata l’elevata probabilità di dissidi in caso di intervento delle forze dell’ordine.

In riferimento all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto coerente la motivazione che aveva desunto l’affectio societatis dalla consapevolezza, in capo a ciascuno, di agire con i sodali per la realizzazione di un programma criminoso indeterminato, desumibile dalla comune gestione dello stupefacente e dall’adozione di decisioni strategiche.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha rigettato le censure relative alle attenuanti generiche, ribadendo che il loro riconoscimento non costituisce un diritto e richiede elementi di segno positivo. Ha inoltre ritenuto insindacabile la valutazione di merito che aveva ridotto la pena in misura inferiore al massimo, valorizzando la parzialità delle ammissioni e la personalità dell’imputato.

Quanto agli aumenti per la continuazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite in forza del quale l’aumento deve essere calcolato e motivato in modo distinto per ciascun reato satellite, ma ha ritenuto satisfattiva la motivazione che, indicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., contenesse aumenti modesti rispetto alla gravità dei fatti, rispettando la proporzionalità interna.

Il ricorso di uno degli imputati è stato infine dichiarato inammissibile, con condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per la genericità delle censure, mentre i ricorsi degli altri due sono stati rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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