Travisamento della prova e doppia conforme ricorso inammissibile se dato non nuovo (Cass. pen. Sez. VII n. 20796 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova è deducibile con il ricorso per cassazione solo quando il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il motivo che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, o che tenda a una ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice territoriale, è inammissibile, perché sollecita una rilettura degli elementi di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo grado e in appello, del reato di tentata estorsione. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 02.07.2025, ha confermato la decisione di condanna.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione di legge e il vizio della motivazione, con particolare riferimento al travisamento della prova in relazione ai messaggi di testo scambiati a mezzo dell’applicazione WhatsApp tra l’imputato, la persona offesa e una testimone. La questione approda in legittimità per la dedotta erronea valutazione della messaggistica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La censura risulta meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito.
Il Collegio ha richiamato la regola secondo cui, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente rappresenta che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso concreto, la messaggistica era stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice: difetta dunque il presupposto del vizio.
La Corte ha inoltre osservato che la doglianza tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruentemente le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Il Collegio ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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