Querela acquisita ex art. 507 cod. proc. pen. e decesso del querelante (Cass. pen. Sez. VII n. 27793 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. è legittimamente utilizzabile a fini probatori quando il querelante sia deceduto, poiché ricorre una impossibilità di natura oggettiva di sottoporre l’atto al contraddittorio dibattimentale, esclusa qualsiasi volontà del querelante di sottrarvisi. L’acquisizione non è inficiata dall’erroneo richiamo, da parte del giudice di primo grado, a un parametro normativo eccentrico, se le parti non abbiano mosso contestazioni in udienza. La censura non proposta davanti al giudice di merito è preclusa nel giudizio di legittimità. È inammissibile il motivo che, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, tenda a una mera rivalutazione delle fonti probatorie.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado e la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione con sentenza del 12 settembre 2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con i primi due motivi vizi relativi all’acquisizione della querela e, con il terzo, la connotazione circostanziale della condotta contestata.
La questione centrale riguarda l’atto di querela, acquisito dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. a fini probatori, in ragione del decesso del querelante. La difesa ha contestato tale acquisizione, ritenendo che il giudice avesse evocato un parametro normativo non pertinente e che l’atto non potesse essere utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema dell’acquisizione della querela quando il querelante sia deceduto. Il punto di partenza è che la morte della persona offesa integra una impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, non riconducibile ad alcuna volontà della persona querelante di sottrarsi al confronto dibattimentale.
Da qui la piena utilizzabilità dell’atto a fini probatori. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 6846 del 12.01.2016 e Sez. F n. 43285 del 08.08.2019, che avevano già affermato il medesimo principio.
Il profilo più delicato riguarda la censura sull’erroneo parametro normativo evocato dal giudice di primo grado. La Corte non nega l’errore, ma ne esclude la rilevanza: l’acquisizione resta legittima perché la parte ricorrente non aveva formalmente eccepito alcunché davanti al giudice di merito. Da ciò deriva una preclusione quanto alla possibilità di proporre la doglianza in sede di legittimità. Il vizio, per essere deducibile, avrebbe dovuto essere contestato tempestivamente nel giudizio di merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Il motivo è totalmente reiterativo, privo di specificità e non si confronta con le argomentazioni della Corte d’appello. Esso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 34270 del 03.07.2007 e Sez. 5 n. 28011 del 15.02.2013, ribadendo che la mancanza di specificità del motivo va apprezzata anche per l’assenza di correlazione con la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata.
Sul merito, i giudici avevano correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, valorizzando la particolare situazione di vulnerabilità della persona offesa per le circostanze di tempo e di luogo. La Corte evoca Sez. U n. 40275 del 15.07.2021 sul punto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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