Ricorso inammissibile per censure del merito già motivate (Cass. pen. Sez. 7 n. 16034 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e confutate dai giudici di merito con motivazione solida, adeguata e priva di illogicità manifesta. La dedotta insufficienza probatoria non è sindacabile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata offra una valutazione delle fonti di prova completa e coerente. La questione della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non costituendo motivo di gravame, non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche è altresì censurabile solo se privo di motivazione o caratterizzato da vizi logici evidenti.
Il Fatto
Con sentenza del 27/05/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità, ritenuta basata esclusivamente sulle dichiarazioni di una testimone più volte contraddittasi, e deducendo vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della lieve entità e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. Le censure proposte, infatti, miravano a una rivalutazione del merito, non consentita dinanzi al giudice di legittimità.
Quanto alla responsabilità, la Corte ha osservato che essa era stata affermata in ragione di oggettivi elementi istruttori, tra cui le dichiarazioni della teste, ritenute attendibili in doppia conforme per la loro linearità e coerenza. Tali dichiarazioni erano state riscontrate dal rinvenimento di sostanze stupefacenti nell’abitazione dell’imputato, di materiale per il confezionamento, di una somma contante e di telefoni cellulari, alcuni dei quali criptofonini, nonché dai contatti telefonici intervenuti con la testimone nel periodo in contestazione.
In riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha precisato che tale questione non aveva costituito motivo di gravame nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza conteneva uno specifico argomento, adeguato e privo di illogicità, fondato sull’assenza di elementi favorevoli e sulla reiterazione della condotta criminosa, protrattasi nel tempo con modalità sistematiche e approfittando dello stato di fragilità dell’acquirente.
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Nota della Redazione
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