Travisamento della prova oggettiva: revocazione e non ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 20783 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre quando il giudice incorre in una svista sul fatto probatorio in sé e non nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto, trova il proprio rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Qualora invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato, il vizio si fa valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il vizio di percezione è configurabile quando il giudice supponga esistente un documento non ritualmente prodotto o inesistente un documento effettivamente esistente.
Il Fatto
Il ricorrente, a seguito dell’acquisizione di un estratto di ruolo, ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo la mancata notifica e, in subordine, la prescrizione del credito. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione, rilevando la ritualità della notificazione ai sensi dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.
La sentenza è stata confermata dal Tribunale, che ha ritenuto provata la notifica a mani del portiere dello stabile di residenza e perfezionato il procedimento notificatorio mediante la raccomandata informativa. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 148 cod. proc. civ. e lamentando che il giudice d’appello avrebbe ritenuto acquisita una prova mai versata in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ha composto il contrasto sull’ammissibilità del travisamento della prova come motivo di ricorso per cassazione dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012. Le Sezioni Unite hanno escluso che il vizio sia deducibile come motivo di legittimità, perché ciò sposterebbe il giudizio verso un terzo grado sull’intero compendio probatorio.
Ne deriva che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come errore di percezione, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto. Il vizio va invece fatto valere ex art. 360 quando il fatto probatorio ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato.
Applicando tale principio, il Collegio rileva che il ricorrente ha dedotto proprio un errore di fatto revocatorio. Dalle conclusioni dell’atto di appello emerge che la contestazione non verteva sulla non riferibilità della documentazione alla cartella opposta, ma genericamente sulla nullità o inesistenza della notifica. La doglianza si concreta in una mera svista materiale, consistente nell’aver ritenuto acquisita in atti la relata di notifica, in realtà confusa con altro atto.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’errore di percezione è configurabile quando il giudice supponga esistente un documento non ritualmente prodotto o inesistente un documento effettivamente esistente. Su questo punto specifico, osserva il Collegio, non vi è stata discussione tra le parti, ciò che conferma la sussumibilità della fattispecie nell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In via preliminare la Corte esclude l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 — che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 — poiché l’ammissibilità dell’opposizione è stata già riconosciuta dal giudice d’appello con statuizione non impugnata, formando giudicato interno. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguenza del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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