Travisamento della prova documentale e omesso esame nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28991 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, costituisce vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4 o num. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale; solo l’errore percettivo, consistente in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Nel giudizio di appello tributario la costituzione del ricorrente oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, è sanzionata con la decadenza, con conseguente inutilizzabilità delle produzioni documentali ivi effettuate e legittimo omesso esame delle relative difese. La valutazione della prova è sindacabile come error iuris e violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. quando il giudice di merito, muovendo dalla forma di notificazione adottata, ne tragga conseguenze giuridiche senza confrontarsi con la specifica disciplina processuale applicabile.

Il Fatto

L’agente per la riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, originata da cartelle di pagamento impagate. Tre di esse derivavano da iscrizioni a ruolo disposte dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, a seguito di un atto impositivo per debito Irpef, impugnato e definito con sentenza divenuta definitiva.

Deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, il contribuente le impugnava davanti alla C.T.P. di Roma. Il giudice di primo grado, rilevata la tardiva costituzione dell’Ufficio e dell’agente, accoglieva il ricorso. La C.T.R. del Lazio respingeva l’appello erariale, ritenendo la documentazione inidonea a provare la regolare notifica e affermando la prescrizione del credito. Agenzia delle entrate e ADER ricorrono per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica il secondo motivo, che denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è infondato: i giudici d’appello non hanno ignorato le deduzioni erariali, ma le hanno respinte argomentando che l’esame delle produzioni di primo grado era impedito dalla tardiva costituzione dell’Ufficio.

L’impostazione è conforme all’orientamento consolidato richiamato nel provvedimento: nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche oltre gli stretti limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., ma entro il termine perentorio dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, presidiato dalla decadenza a tutela del contraddittorio. Le ricorrenti non hanno contestato la tardività della propria costituzione e non possono dolersi dell’omesso esame delle produzioni. La C.T.R. ha poi correttamente esaminato i documenti in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Quanto alla lamentata assenza di motivazione, la sentenza impugnata dà conto, pur succintamente, delle omissioni e irregolarità nelle relazioni di notificazione, così che non è ravvisabile alcuna anomalia motivazionale.

Sul primo motivo, che denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte respinge l’eccezione di doppia conforme. Il limite dell’art. 348-ter cod. proc. civ. presuppone che le sentenze di merito si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo, ciò che non accade quando il primo giudice ha omesso l’esame delle produzioni per la decadenza dell’Ufficio.

Nel merito, il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 5792/2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se riflette la lettura prospettata da una parte, è vizio deducibile ex art. 360, comma primo, num. 4 o num. 5, cod. proc. civ.; l’errore percettivo va invece fatto valere con la revocazione. I profili concernenti l’asserita mancanza del numero di cartella, della data di notifica e l’individuazione del soggetto notificante attengono all’errata lettura materiale dei documenti e integrano la dedotta omissione su circostanze di fatto immediatamente evidenti. Il profilo relativo alla mancata sottoscrizione delle relate assume invece i contorni dell’error iuris, perché la C.T.R. ha tratto conseguenze giuridiche dalla forma di notificazione adottata senza confrontarsi con la relativa disciplina processuale. Il ricorso è accolto sul primo motivo, rigettato il secondo, con cassazione con rinvio al giudice a quo in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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