Litisconsorzio necessario e simultaneus processus nella rettifica per trasparenza: riunione obbligatoria in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 11922 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, ai quali i redditi sono imputati per trasparenza ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. proporzionalmente alla quota di partecipazione, comporta che la società e i soci siano parti dello stesso procedimento, configurandosi un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Tale regola permane anche in caso di recupero di Irap e Iva, per i quali, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus quando l’accertamento si fondi sugli stessi fatti o su elementi comuni. L’inosservanza del litisconsorzio non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche e adottate dallo stesso collegio in una trattazione unitaria; in caso contrario, deve essere disposta la riunione dei giudizi, finanche obbligatoria ex art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992, in pendenza della causa sociale e delle cause personali dinanzi al medesimo giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva e Irap per l’anno 2005, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In ragione del principio di trasparenza, l’Ufficio notificava separati avvisi di accertamento ai due soci, recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef in rapporto alle rispettive quote di partecipazione. I tre atti impositivi erano oggetto di distinti ricorsi, trattati e decisi sia in primo che in secondo grado senza riunione.
La C.t.p. rigettava integralmente i ricorsi con sentenze emesse in sequenza. In appello, la C.t.r. accoglieva parzialmente l’impugnazione avverso l’avviso societario, riconoscendo una sovrafatturazione di importo inferiore a quella accertata; con identica motivazione decideva il giudizio relativo al socio Parisi. Il giudizio della socia Bassetta, invece, deciso successivamente da un collegio diversamente composto, accoglieva integralmente l’appello, annullando l’atto impositivo. Avverso tali decisioni venivano proposti tre ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, riuniti i tre giudizi in quanto connessi, ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ciascun ricorso, con cui si denunciava la nullità dei giudizi di merito per violazione degli artt. 102 e 274 c.p.c. e degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la C.t.r. disposto la riunione dei giudizi relativi agli accertamenti fiscali notificati alla società e ai soci, tutti emessi sulla base delle medesime contestazioni.
La Corte ha accolto i motivi con riferimento alla sola sentenza di secondo grado e al relativo giudizio. Ha ribadito che l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, ai quali i redditi sono imputati per trasparenza, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia l’ente che le persone fisiche, salvo che siano prospettate esclusivamente questioni personali. Ne consegue la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, con nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio.
La Corte ha precisato che tale regola permane anche nel caso di recupero di Irap e Iva, per i quali, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni quando l’accertamento sia fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni. Ha tuttavia escluso effetti della violazione quando le pronunce siano sostanzialmente identiche e adottate dallo stesso collegio in una trattazione unitaria, richiamando i precedenti di Cass. n. 3789/2018 e Cass. n. 28060/2024.
Nella specie, le condizioni di trattazione unitaria si erano realizzate in primo grado, ove i tre ricorsi erano stati decisi contestualmente con sentenze di analogo tenore, ma non in secondo grado, atteso che il ricorso della socia era stato trattato in altra udienza da diverso collegio con esito differente. La Corte ha inoltre chiarito che l’impugnazione dell’avviso sociale anche da parte dei soci non evita la nullità del giudizio, richiamando il principio delle Sezioni Unite per cui la riunione ex art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992 si trasforma in obbligo, in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario (Cass. n. 19741/2025).
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ciascuno dei tre ricorsi, assorbiti gli altri, dichiarando la nullità del giudizio di appello e delle relative sentenze, con rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione congiunta dei ricorsi.
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Nota della Redazione
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