Plusvalenze da cessione quote ed earn-out rileva perfezionamento del contratto (Cass. civ. Sez. V n. 15944 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio secondo cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, e non nell’eventuale diverso momento di liquidazione del corrispettivo, si applica anche in presenza di una clausola di earn-out. Quest’ultima prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni contrattuali collegate ai risultati economici della società, il pagamento di una ulteriore parte. È dunque al momento della conclusione del contratto di cessione che va riferita la determinazione del regime di tassazione applicabile, ivi compresa l’aliquota di imposta, mentre il momento della percezione del corrispettivo individua, secondo il principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.

Il Fatto

Nel febbraio 2011 il contribuente cedeva a una società acquirente una quota del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, pattuendo un corrispettivo composto da un prezzo base, da un aggiustamento di prezzo e da un earn-out, da pagarsi negli anni successivi e collegato ai risultati economici della società ceduta. Il prezzo base e l’aggiustamento venivano incassati nel 2011 e tassati con l’aliquota del 12,50%.

Le parti variabili del corrispettivo, incassate nel 2012 e nel 2013, venivano dichiarate dal contribuente con l’aliquota del 20%. Ritenendo che dovesse trovare applicazione l’aliquota inferiore vigente al momento della cessione, il contribuente presentava nel 2016 istanza di rimborso della maggiore imposta versata. Formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso davanti alla CTP di Milano veniva rigettato e la decisione era confermata in appello dalla CTR della Lombardia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza impugnata per motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte lo rigetta, ricordando che la motivazione è apparente o contraddittoria solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nella specie i giudici d’appello avevano chiaramente ritenuto applicabile agli importi percepiti il principio di cassa sancito dall’art. 68 d.P.R. n. 917/1986, escludendo che la maturazione del corrispettivo variabile fosse assimilabile a una mera dilazione del pagamento.

Il secondo motivo, invece, è fondato. La Corte richiama la propria ordinanza n. 17792 del 21.06.2023, emessa in relazione alla coeva cessione della medesima partecipazione, effettuata con le stesse modalità da altro socio della stessa società. L’art. 67, comma 1, lettera c-bis), d.P.R. n. 917/1986 qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, e l’art. 68 d.P.R. n. 917/1986 ne determina la quantificazione per cassa. L’art. 5, comma 2, d. Lgs. n. 461/1997, vigente ratione temporis, prevedeva l’imposta sostitutiva del 12,50%, aliquota poi elevata al 20% dall’art. 2, comma 6, d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, che al comma 9 ne ha fissato l’applicazione ai redditi realizzati dal 1° gennaio 2012.

Ai fini dell’individuazione del momento di realizzo, le plusvalenze si intendono realizzate quando si perfeziona la cessione, non quando il corrispettivo viene liquidato. Il principio trova conferma nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizzi alla conclusione del contratto, restando irrilevanti le vicende successive relative all’adempimento, quali l’omessa percezione del prezzo, la sua rateizzazione o l’estinzione dell’obbligazione.

La Corte distingue così il momento del perfezionamento del trasferimento del titolo da quello dell’incasso del corrispettivo. Il primo determina il regime di tassazione applicabile; il secondo individua, per cassa, il periodo d’imposta. In presenza di earn-out, al perfezionamento si realizza un reddito diverso per la parte fissa, mentre al verificarsi delle condizioni contrattuali si realizza, sempre per cassa, un reddito della medesima natura, che costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione. Poiché i criteri di liquidazione, pur dipendenti da fatti esterni alla volontà delle parti, sono predeterminati nel contratto, è al momento della sua conclusione che va riferita anche l’aliquota.

La sentenza impugnata è pertanto cassata e la causa decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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