Tremonti ambiente e cumulo con la tariffa onnicomprensiva: no al contraddittorio ulteriore (Cass. civ. Sez. V n. 32298 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato, accertato su presupposti meramente cartolari, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a esercitare la pretesa mediante la notifica della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La comunicazione preventiva prevista dalla medesima disposizione, ove siano rilevati errori nella dichiarazione, non è sanzionata da nullità e non genera un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Il contraddittorio imposto dall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, presidiato dalla nullità, non opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei controlli di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione.
Il Fatto
L’Ufficio notificava alla società una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui intimava il pagamento delle somme dovute in ragione del disconoscimento di un credito d’imposta esposto con dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2013. La contribuente aveva fruito dei benefici della c.d. Tremonti ambiente, in relazione a un investimento ambientale realizzato nel 2008 per la costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico.
Dopo la comunicazione di irregolarità, la società presentava istanza di annullamento in autotutela, oggetto di espresso diniego. La C.t.p. di Cuneo accoglieva il ricorso; la C.t.r. del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio per cui, quando l’Amministrazione accerta su presupposti meramente cartolari l’utilizzo indebito di un credito d’imposta, è legittimata a esercitare la pretesa recuperatoria mediante la cartella di pagamento. Sul profilo del contraddittorio, la comunicazione preventiva ex art. 36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce una forma blanda di partecipazione del contribuente, inidonea a generare un vincolo procedimentale di obbligatoria attivazione del contraddittorio.
Quanto all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: l’obbligo non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo automatizzato implica una verifica documentale sui dati contabili, senza margini interpretativi.
La C.t.r. non si è attenuta a tali principi, avendo imposto all’Amministrazione un obbligo di contraddittorio ulteriore rispetto a quello già esplicatosi con la comunicazione di irregolarità e con il rigetto dell’istanza di autotutela. Tale obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa.
Il secondo motivo è infondato. La Corte conferma la generale emendabilità della dichiarazione, quale atto di mera esternazione di scienza, e la possibilità per il contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria. La mancata immediata fruizione del beneficio non è imputabile a scelta discrezionale, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni, risolta dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012.
Il terzo motivo è inammissibile, poiché la questione della cumulabilità della detassazione con la tariffa onnicomprensiva non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito.
Nota della Redazione
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