Tremonti ambiente non cumulabile con le tariffe del IV conto energia (Cass. civ. Sez. V n. 32261 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali, la detassazione per gli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) non è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dal IV conto energia, poiché l’art. 5 d.m. 5 maggio 2011 ammette la fruizione delle tariffe esclusivamente con i benefici tassativamente elencati, tra i quali non figura la detassazione ambientale. Il divieto di cumulo è stato poi sancito a livello di normazione primaria dall’art. 36 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che riconosce ai produttori la facoltà di conservare le tariffe incentivanti previa rinuncia alla Tremonti ambiente, comunicata all’Agenzia delle entrate entro il termine stabilito, o il pagamento dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione. Ne consegue che la società che abbia fruito del cumulo senza effettuare la prescritta rinuncia non ha titolo per usufruire della detassazione mediante dichiarazione integrativa.
Il Fatto
L’Ufficio, previo avviso bonario, notificava alla società contribuente una cartella emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui intimava il pagamento di quanto dovuto per il disconoscimento di un credito di imposta esposto con dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2013. Con tale dichiarazione la società aveva fruito dei benefici della Tremonti ambiente in relazione a un investimento realizzato nel 2010, dei quali non si era avvalsa in precedenza per i dubbi interpretativi sulla cumulabilità con le tariffe dei c.d. conti energia, ritenuti superati a seguito del d.m. 5 luglio 2012.
La contribuente impugnava l’atto impositivo-esattivo davanti alla Commissione di primo grado, che accoglieva il ricorso; la decisione era confermata in appello. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo, restando assorbiti il secondo e il terzo, richiamando i precedenti ai quali intende dare continuità (Cass. n. 18585 del 2024; Cass. n. 15451 del 2023). Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’agevolazione: la Tremonti ambiente consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli investimenti ambientali calcolati secondo un approccio incrementale, sicché la detassazione ha ad oggetto l’eccedenza del valore dell’investimento nell’anno rispetto a quello del biennio precedente.
Il giudice di legittimità richiama l’art. 5 d.m. 5 maggio 2011, che per il quarto conto energia stabilisce la cumulabilità delle tariffe incentivanti esclusivamente con i benefici tassativamente elencati, tra i quali non figura la detassazione ambientale. Il problema del cumulo tra agevolazione fiscale e tariffa incentivante introdotta dall’art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003 va letto alla luce del susseguirsi di tre decreti attuativi, con formulazioni diverse in tema di cumulabilità.
La Corte ricorda che i commi da 13 a 19 dell’art. 6 legge n. 388 del 2000, abrogati a decorrere dal 26 giugno 2012 dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, prevedevano la detassazione da operare con variazione in diminuzione in dichiarazione, ovvero mediante istanza di rimborso in caso di omissione. Richiama poi la nota del GSE del 22 novembre 2017, secondo cui la detassazione non è cumulabile con le tariffe del III, IV e V conto energia e chi intenda mantenerle deve rinunciare al beneficio fiscale.
Su tale incertezza è intervenuto il legislatore con l’art. 36 d.l. n. 124 del 2019, che ha sancito a livello di normazione primaria il divieto di cumulo, riconoscendo ai produttori la facoltà di conservare le tariffe incentivanti mediante il pagamento di una somma pari all’aliquota applicabile alla variazione in diminuzione, subordinata alla rinuncia espressa entro il termine del 30 giugno 2020, poi differito al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 120 del 2020. Nella specie tale comunicazione non risulta effettuata.
Il ricorso è pertanto accolto sul primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e definizione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono compensate per l’incertezza della questione, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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