Rinuncia ai motivi non quoad pena preclude censure sulla recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 22963 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti alla pena, formalizzata dal difensore all’udienza ex art. 599-bis cod. proc. pen., comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa ai capi della decisione ulteriori rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in senso stretto. La questione concernente il riconoscimento della recidiva, pur incidendo sulla quantificazione della sanzione, costituisce un autonomo capo della decisione e non può essere ricondotta alle sole questioni sulla misura della pena residue alla devoluzione al giudice di appello. Ne consegue che il ricorso per cassazione volto a contestare la sussistenza o i presupposti applicativi della recidiva è inammissibile, né può ravvisarsi violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché la prospettata estinzione dei reati per prescrizione presuppone l’accoglimento della preliminare censura ormai rinunciata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di anni cinque, mesi nove e giorni otto di reclusione, oltre a multa, in relazione a reati di ricettazione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., oltre a un vizio motivazionale. Il ricorrente sostiene che la richiesta di concordato avrebbe previsto la rinuncia ai soli motivi di merito, senza estendersi alle doglianze sulla recidiva reiterata specifica e sui riflessi nel computo della prescrizione; la Corte territoriale, non pronunciandosi in proposito, avrebbe violato l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara l’unico motivo manifestamente infondato. Dall’esame degli atti processuali emerge che all’udienza del 17 febbraio 2026 il difensore ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello di merito, ad eccezione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, come risulta dal verbale ove è riportata la formula «eccetto quelli quoad pena».
Da tale rinuncia deriva l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui essa non avrebbe riguardato anche le censure sul riconoscimento della recidiva e i conseguenti effetti sul termine prescrizionale. La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti alla pena comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa ai capi della decisione ulteriori rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in senso stretto.
La recidiva, pur incidendo sulla quantificazione della sanzione al pari delle altre circostanze del reato, costituisce un autonomo capo della decisione e non può essere ricondotta alle sole questioni attinenti alla misura della pena oggetto della residua devoluzione al giudice di appello. In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che la rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quelli riguardanti la pena preclude la successiva deduzione di censure sull’erroneo riconoscimento della recidiva, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione volto a contestarne la sussistenza o i presupposti applicativi, richiamando Sez. VI n. 54431 del 25.10.2018, Sez. I, ord. n. 30403 del 09.09.2020 e Sez. III n. 19866 del 04.02.2025.
La rinuncia formalizzata dal difensore ha dunque definitivamente precluso ogni sindacato sulla configurabilità della contestata recidiva reiterata specifica, sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su doglianze ormai abbandonate dalla parte e nessun vizio motivazionale può ravvisarsi nella sentenza impugnata.
Priva di fondamento è anche la dedotta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.: la prospettata estinzione dei reati per prescrizione presupponeva l’accoglimento della preliminare censura sull’esclusione o sulla diversa qualificazione della recidiva, questione ormai sottratta alla cognizione del giudice di appello. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso