Misure cautelari, onere di eccezione sulla trasmissione degli atti nel riesame (Cass. pen. Sez. III n. 13198 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali, è inammissibile la deduzione della mancata o tardiva trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata davanti al tribunale del riesame. L’accertamento sulla completezza degli atti trasmessi spetta, infatti, al giudice di merito e il relativo contraddittorio deve instaurarsi in quella sede, non potendo la questione essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. La mancata allegazione dei decreti non determina l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni, ma obbliga il tribunale ad acquisirli a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto specifica e tempestiva richiesta.

Il Fatto

Con ordinanza del 23 settembre 2024, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza del Gip del medesimo Tribunale che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti e per il delitto associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo concernente la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; il secondo relativo alla gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata derubricazione nel fatto di lieve entità; il terzo afferente alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile la memoria scritta depositata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nella sua veste di Pubblico Ministero che aveva chiesto la misura. La legittimazione a proporre ricorso ex art. 311, comma 1, cod. proc. pen. non attribuisce, infatti, la qualità di parte nel giudizio di cassazione a quel Procuratore territoriale, con la conseguenza che non gli spetta la facoltà di presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen. Tale facoltà spetta, invece, alla Procura generale presso la Corte di cassazione, quale esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto inammissibile il primo motivo. Costituisce principio consolidato che, in tema di misure cautelari, la deduzione della tardiva trasmissione degli atti rilevanti ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è inammissibile qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata davanti al tribunale del riesame. L’accertamento sulla completezza degli atti spetta al giudice di merito e la declaratoria di inefficacia può intervenire in cassazione solo se il contraddittorio si è instaurato davanti al giudice di merito.

Nel caso concreto, la censura difensiva concerneva la mancanza del decreto autorizzativo del 15 giugno 2022, mentre la questione sottoposta al Tribunale del riesame atteneva all’assenza della motivazione rafforzata richiesta dall’art. 267 cod. proc. pen. per le captazioni tra presenti. La Corte ha poi rilevato che il ricorrente non aveva specificato quali colloqui fossero inutilizzabili né la loro incidenza sulla ricostruzione, rendendo il motivo generico.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha confermato la ricostruzione del tribunale circa l’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico, evidenziando gli elementi aggiuntivi e distintivi rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato: l’accordo criminoso, la permanenza del vincolo e l’organizzazione idonea alla realizzazione del programma. La Corte ha valorizzato la cassa comune, l’impiego di autovetture e utenze dedicate, un linguaggio simbolico e allusivo, la disponibilità di luoghi di incontro privilegiati.

Quanto alla mancata derubricazione ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con il percorso argomentativo dell’ordinanza, che aveva valorizzato la potenzialità di approvvigionamento del gruppo, le somme movimentate e le modalità delle condotte. Il terzo motivo è parimenti inammissibile: per il reato associativo opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo con elementi contrari, non allegati dalla difesa. Le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. operano in via alternativa e la loro sussistenza è stata adeguatamente motivata, con condanna alle spese e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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