Truffa del falso familiare e bonifici del cliente escludono responsabilità del PSP (ABF Collegio di Bologna n. 4269 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella c.d. truffa del falso familiare (family emergency scam) l’operazione di pagamento disposta per intero dal pagatore, con inserimento dell’ordine e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010. La valutazione si sposta sul piano del diritto comune, dove rileva la colpa dell’utente che dia seguito a richieste palesemente anomale. Una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento è configurabile solo se dalla documentazione emerga un apporto causale concreto dell’intermediario alla frode. L’irrevocabilità dell’ordine di pagamento rende il recupero subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto il 16.10.2024 un messaggio su WhatsApp da un’utenza sconosciuta con cui qualcuno, spacciandosi per la figlia, indicava un numero su cui scrivere perché aveva smarrito il telefono. Avviata la conversazione, gli veniva chiesto un bonifico di € 1.000,00 in favore di un beneficiario sconosciuto per riacquistare il dispositivo; poco dopo seguiva la richiesta di un secondo bonifico di € 900,00 per un altro apparecchio scontato del cinquanta per cento.
Le due operazioni erano disposte da conti intrattenuti presso due intermediari distinti: un bonifico ordinario e un bonifico istantaneo. Il ricorrente chiede il risarcimento del danno per la truffa subita. Entrambi gli intermediari resistono eccependo, tra l’altro, l’inapplicabilità della disciplina sui servizi di pagamento e la colpa grave dell’utente; uno di essi eccepisce anche il difetto di reclamo, la genericità della domanda, l’incompetenza per materia e la decadenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La richiesta di storno inviata all’ufficio legale, nella quale sono descritti i fatti e si riserva il ricorso all’«Autorità preposta», integra il reclamo secondo l’interpretazione ampia dell’istituto. La domanda non è generica, perché petitum e causa petendi si ricostruiscono dal ricorso, dal reclamo e dalla documentazione allegata. La materia rientra nella competenza dell’ABF.
Nel merito, il punto centrale è la qualificazione dell’operazione. Poiché il pagatore ha eseguito personalmente l’ordine, inserendo la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2. Il Collegio richiama sul punto i precedenti Collegio di Bologna n. 2634/2025 e Collegio di Roma n. 2400/2025. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, che presupporrebbe l’applicabilità di quella disciplina.
Passando al diritto comune, il Collegio rileva la colpa del ricorrente. L’urgenza addotta poteva riguardare solo il primo acquisto, peraltro eseguito con bonifico ordinario, non il secondo dispositivo, pagato con bonifico istantaneo per approfittare di uno sconto. L’utente aveva tentato di chiamare la figlia sul numero reale senza risposta, ma una minima accortezza avrebbe evitato la truffa: la vicenda è un episodio di family emergency scam, frode nota che sfrutta la preoccupazione per il familiare.
Non emergono invece condotte negligenti degli intermediari. Non risultano configurati gli indicatori di anomalia dell’art. 8 D.M. 30.04.2007, n. 112. Il primo intermediario ha allertato il ricorrente dopo l’esecuzione e ha tentato il recall, senza esito per insufficienza di fondi; il secondo ha avviato la procedura il giorno stesso dell’esecuzione, con identica ragione di rifiuto essendo il beneficiario il medesimo. Richiamato il principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento ex art. 17 d.lgs. n. 11/2010, il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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