Nullità antitrust della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ.: effetto liberatorio condizionato a tempestiva eccezione (Cass. civ. Sez. 1 n. 19174 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità di una clausola fideiussoria per violazione della normativa antitrust non determina automaticamente la liberazione del fideiussore per mancata tempestiva attivazione del creditore ex art. 1957 cod. civ., essendo tale effetto subordinato alla proposizione di una tempestiva eccezione in senso proprio da parte del fideiussore. La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, come la nullità contrattuale, non è subordinata alla specifica allegazione della parte, ma richiede che i fatti risultino documentati ex actis. In tema di conto corrente successivo alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità per la liceità della capitalizzazione trimestrale non viene meno per la diversità tra tasso debitore e tasso creditore, purché quest’ultimo assicuri una pur minima fruttuosità dei depositi.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato la società debitrice e i suoi fideiussori al pagamento in favore della banca del saldo di due conti correnti. Il giudice di prime cure aveva già espunto gli interessi usurari e le condizioni unilateralmente modificate, ma i fideiussori avevano eccepito la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, deducendo in particolare la nullità della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all’art. 1957 cod. civ.
La Corte territoriale aveva escluso la nullità delle fideiussioni, e i fideiussori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la mancata declaratoria di nullità parziale, la legittimità della capitalizzazione trimestrale, l’omesso esame della consulenza tecnica e la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, incentrato sulla nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. per contrasto con l’art. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 287/1990 e con l’art. 101 T.F.U.E.. I giudici di legittimità hanno chiarito il rapporto tra la rilevabilità d’ufficio della nullità e l’eccezione di liberazione del fideiussore: mentre la nullità può essere rilevata d’ufficio se i fatti risultano documentati ex actis, l’operatività dell’effetto liberatorio integra un’eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni del rito. Ne consegue che la liberazione non deriva automaticamente dalla declaratoria di nullità della clausola derogativa, ma richiede una tempestiva eccezione della parte interessata, onere non assolto dai ricorrenti.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in materia di anatocismo. La Corte ha richiamato il proprio precedente (n. 11014 del 2024) per affermare che, nei contratti stipulati dopo la delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la reciprocità non richiede l’identità dei tassi: è sufficiente che il tasso creditore assicuri una sia pur minima fruttuosità dei depositi, come nel caso di specie, in cui era pattuito uno 0,01% per le giacenze superiori a una certa soglia. L’effetto accrescitivo dell’anatocismo in favore del cliente non si annulla per la minor rilevanza del tasso percentuale.
Il terzo motivo, relativo alla consulenza tecnica, è stato dichiarato inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti indicato le ragioni di diversità tra le decisioni di merito, e per la natura della censura, volta a criticare la valutazione degli elementi istruttori riservata al giudice di merito.
Infine, il quarto motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.