Truffa del falso operatore e bonifico istantaneo disposto dal cliente (ABF Collegio di Roma n. 2731 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal pagatore, anche quando costui agisca su indicazioni di un truffatore e senza la consapevolezza di compiere una disposizione dannosa, integra un’operazione autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 11/2010 e non ricade nel regime di responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Il PSP non risponde della frode subita dal cliente quando non risulti un suo apporto causale concreto, quale la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto. La verifica della corrispondenza tra beneficiario nominale e titolare del conto di destinazione è obbligatoria solo per i bonifici eseguiti dal 09.10.2025, a norma dell’art. 5-quater del Regolamento (UE) 260/2012 come integrato dal Regolamento (UE) 2024/886. Resta fermo l’obbligo di diligenza professionale nella successiva attività di recupero dei fondi.

Il Fatto

La ricorrente riceve un SMS da un numero non riconducibile all’intermediario, che prospetta operazioni fraudolente in corso. Ricontattato il numero indicato nel messaggio, l’interlocutore si presenta come addetto dell’intermediario e la induce a trasferire con urgenza i fondi su un altro conto, asseritamente intestato alla stessa ricorrente. La cliente si reca in filiale e chiede l’esecuzione di un bonifico istantaneo di 18.000,00 €. Uscita dalla filiale, si avvede dell’anomalia e rientra per chiedere il blocco, che l’intermediario dichiara impossibile perché l’operazione è già eseguita. La ricorrente domanda il rimborso della somma.

Nelle controdeduzioni l’intermediario riferisce di aver coinvolto il superiore gerarchico dell’operatore, che ha tentato di dissuadere la cliente, e che costei, dopo un allontanamento, ha confermato la volontà di procedere, essendo stata avvertita dell’irrevocabilità del bonifico istantaneo, indicata nel modulo sottoscritto. Deduce l’avvenuta identificazione, la verifica della firma e l’attivazione tempestiva della procedura interbancaria di recupero, con esito negativo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, richiamando il d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e il Regolamento delegato (UE) n. 2018/389 sulle norme tecniche di autenticazione forte, efficaci dal 14.09.2019. L’operazione del 15.07.2025 ricade dunque nel perimetro della disciplina sull’autenticazione forte del cliente (SCA), il cui difetto fa ricadere sul prestatore la responsabilità delle operazioni disconosciute ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario ha però allegato la documentazione tecnica attestante l’avvenuta autenticazione forte.

Il nodo è però altro: la ricorrente ammette di aver disposto in prima persona l’operazione. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso tra i Collegi: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa è autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Vi rientrano le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del PSP.

Il Collegio ammette una possibile responsabilità concorrente dell’intermediario, su base di diritto comune, quando emerga un apporto causale concreto alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode. Nel caso concreto, però, non risultano SMS truffaldini provenienti dal canale ufficiale della banca e l’intermediario è estraneo alla frode. Richiamando una propria precedente decisione, il Collegio esclude il concorso di colpa e ravvisa la responsabilità esclusiva della ricorrente, che ha dato seguito con ingenuità alla truffa.

Quanto all’asserito obbligo di blocco preventivo per l’elevato importo, il Collegio rileva che la verifica tra beneficiario nominale e titolare del conto è obbligatoria solo dal 09.10.2025, quindi dopo i fatti. Per i bonifici anteriori la responsabilità del prestatore è esclusa dalla corretta esecuzione verso l’identificativo unico fornito dal pagatore, fermo l’obbligo di diligenza nel successivo recupero dei fondi. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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