Chiamata in correità e ruolo di organizzatore nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 4925 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, idonei ad attribuire al destinatario il fatto-reato con la qualificata probabilità propria della delibazione cautelare. La valutazione segue il criterio trifasico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Ai fini della partecipazione associativa, eventuali contrasti tra sodali non escludono l’appartenenza al sodalizio. La qualifica di organizzatore in un’associazione finalizzata al narcotraffico spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. Ai fini cautelari, il mero decorso del tempo non neutralizza le esigenze di custodia quando la condotta tenuta in carcere ne dimostri l’attualità.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 4 giugno 2024, aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati in via provvisoria. All’interessato era contestato, in particolare, il ruolo di organizzatore di un sodalizio dedito al narcotraffico.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle chiamate in correità e sul ruolo associativo attribuitogli; la contraddittorietà della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, in ragione del tempo trascorso dai fatti e del lungo periodo di custodia già subito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo al trattamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte richiama il principio secondo cui, in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie del coindagato o coimputato integrano i gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, richiamando il criterio trifasico indicato dalle Sezioni Unite n. 36267 del 2006.

Il Tribunale si è attenuto a tali coordinate. Ha valutato la credibilità dei collaboratori sia riguardo al sistema criminale ricostruito, sia alla posizione dell’indagato. La sua posizione nel gruppo è stata desunta dalle dichiarazioni convergenti di più collaboratori, non solo di quelli menzionati nel motivo. A riscontro sono state considerate le conversazioni intercettate, non censurate nel ricorso, dalle quali emergeva la gestione operativa di un’articolazione del sodalizio.

Su tale base, il Collegio ritiene immune da vizi logici la motivazione relativa al ruolo di organizzatore. Ribadisce il principio per cui tale qualifica spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo, richiamando i precedenti Sez. II n. 20098 del 2020 e Sez. IV n. 52137 del 2017.

Quanto all’ulteriore rilievo sulla presunta incompatibilità tra contrasti tra sodali e partecipazione associativa, la Corte osserva che non vi è inconciliabilità tra situazioni di attrito e permanenza nel sodalizio, richiamando Sez. VI n. 51500 del 2018. Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato e generico. Trova applicazione la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma il Tribunale ha comunque argomentato sulla concretezza del pericolo. Il fattore tempo assume valenza neutra a fronte della pervicacia dimostrata dall’indagato, che in carcere ha continuato a coordinare il gruppo. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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