Ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen.: nuova ordinanza autorizzativa preclude il ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 4796 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, ord. pen. postula la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che abbia accolto un reclamo giurisdizionale del detenuto. Esso costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto alla quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse. Ne consegue che, una volta ottenuta una nuova ordinanza autorizzativa di contenuto analogo, resta precluso il ricorso alla via alternativa dell’ottemperanza rispetto al provvedimento precedente, rimasto superato. La sospensione di tale ultima ordinanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. è dato neutro ai fini della invocata ottemperanza al provvedimento anteriore, la cui eventuale esecuzione finirebbe per vanificare gli effetti della sospensione stessa.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime differenziato dell’art. 41-bis ord. pen., aveva ottenuto nel 2021, in accoglimento del proprio reclamo, un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che imponeva alla Direzione dell’istituto di consentire i videocolloqui con i familiari in tutti i casi di mancato svolgimento del colloquio visivo. Divenuta definitiva tale ordinanza, l’interessato ne ha domandato l’ottemperanza, dolendosi del diniego opposto dalla Direzione in ordine ai videocolloqui con un familiare a sua volta detenuto in altro istituto.
Respinto il reclamo, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 35-bis e 666 cod. proc. pen. e sostenendo di conservare interesse all’ottemperanza, poiché la successiva ordinanza autorizzativa non era definitiva ed era stata sospesa ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del particolare statuto del procedimento di ottemperanza. Il reclamo è stato respinto perché l’istante aveva già svolto numerosi colloqui, in presenza e a distanza, e perché l’ordinanza del 2021 era ormai superata da una successiva autorizzazione, accordata nel 2024, che aveva attivato le modalità di svolgimento del colloquio con il familiare tramite videocollegamento.
Il dato è dirimente. L’ordinanza del 2024 ha privato di qualsivoglia valenza quella precedente, della quale non è più possibile pretendere l’esecuzione. La difesa oppone la sospensione di tale ultima ordinanza, ma la Corte qualifica il rilievo come neutro: una eventuale esecuzione dell’ordinanza anteriore, nella situazione di fatto sopravvenuta, renderebbe priva di effetti pratici la sospensione del provvedimento successivo.
Il percorso argomentativo poggia su un principio consolidato, richiamato dalla Corte: il procedimento ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. è prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e, in quanto tale, non consente l’ingresso di domande nuove né la rivalutazione delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017).
Su tale base, la scelta di chiedere e ottenere una nuova ordinanza autorizzativa di contenuto analogo preclude il ricorso alla via alternativa dell’ottemperanza al provvedimento precedente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma, stimata equa in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi di esenzione da colpa (conforme a Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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