Truffa online e aggravante della minorata difesa (Cass. pen. n. 37153 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, quando l’intera trattativa si sia svolta a distanza. La distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene, e quello in cui si trova l’agente determina una posizione di maggior favore per quest’ultimo, consentendogli di schermare la propria identità, di non sottoporre il prodotto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. L’aggravante non è invece configurabile se alla trattativa a distanza siano seguiti incontri di persona per la visione e la cessione del bene. È altresì inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio proposta solo in sede di memoria difensiva e non nel ricorso originario, atteso che i motivi nuovi devono costituire mero sviluppo dei motivi principali, senza allargarne il petitum.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640 e 61, n. 5, cod. pen.), per un falso annuncio di vendita di un apparato per la navigazione satellitare, commesso nel maggio 2019. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, fondata sulla valutazione di dichiarazioni testimoniali e immagini di un circuito di videosorveglianza mai versate in atti, e contestando la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa per le modalità di svolgimento delle trattative a distanza su piattaforma telematica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Ha evidenziato che la doglianza, contestando la correttezza della motivazione e la valutazione degli elementi probatori ed indiziari, tendeva ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il principio di diritto enunciato da Sez. 6, n. 17937 del 2017, secondo cui sussiste l’aggravante della minorata difesa nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché la distanza tra la vittima e l’agente determina una posizione di maggior favore per quest’ultimo. Nel caso di specie, l’intera trattativa si era svolta online e al telefono, senza successivi incontri di persona, rendendo correttamente applicabile l’aggravante.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio sollevata solo nella memoria difensiva, non essendo stata proposta nel ricorso originario. In tema di termini per l’impugnazione, la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali devono rappresentare mero sviluppo, senza introdurre censure non tempestivamente formalizzate (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 1417 del 2013). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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