Rapina aggravata e dolo di lesioni nel concorso di persone (Cass. pen. Sez. II n. 43 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso di persone nel reato di rapina aggravata, la sussistenza del dolo di lesioni in capo al concorrente non richiede che la volontà sia diretta alla produzione dell’evento lesivo. È sufficiente la consapevolezza che l’azione propria o del correo possa cagionare danni fisici alla vittima, essendo ammesso il dolo generico anche nella forma eventuale. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la riduzione di pena per la lieve entità del fatto, non giustifica un nuovo esame nel merito quando il danno non è tenue e le modalità dell’azione sono particolarmente aggressive. I motivi di ricorso che cumulano indistintamente i vizi della motivazione sono inammissibili per difetto di specificità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 marzo 2024, confermava la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato, all’esito del giudizio ordinario, alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa per i reati di rapina e lesioni, entrambi aggravati.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo lamentava il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di lesioni, deducendo un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni del testimone operante. Con il secondo eccepiva la violazione di legge nella determinazione della pena, in forza della sopravvenuta sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale, che avrebbe imposto una riduzione sanzionatoria per la lieve entità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Il primo motivo viene respinto richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24591 del 16/07/2020, secondo cui i vizi della motivazione, per espressa previsione di legge, sono eterogenei e incompatibili, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi sul medesimo segmento argomentativo: la censura alternativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità è priva di specificità.
Nel merito, la difesa non aveva denunciato una motivazione mancante o illogica, ma una decisione erronea su una valutazione delle prove asseritamente contrastante con il dibattimento. Il travisamento della prova è stato impropriamente evocato: la cognizione di legittimità resta circoscritta alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell’elemento probatorio tra motivazione e atto processuale, non alla sua rilettura nel merito. Il ricorso aveva riportato due sole risposte del teste, a fronte di una lunga deposizione ben sintetizzata nella sentenza impugnata, dalla quale emergeva che l’imputato aveva spintonato la vittima contro il parapetto, tenendola lì subito prima che uno dei correi la colpisse violentemente.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha riconosciuto il dolo anche in relazione al delitto di lesioni, risultando irrilevante che non fosse stato l’imputato a colpire con calci e pugni la persona offesa. Per la sussistenza del dolo di lesioni non occorre una volontà diretta all’evento: basta la consapevolezza che l’azione propria o del concorrente provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, essendo sufficiente il dolo generico anche nella forma eventuale, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. e, in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87/1953, dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la diminuzione di pena non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Nel caso concreto, avuto riguardo al bene sottratto e alle lesioni subite, il danno non è tenue. La ricostruzione dei giudici di merito non lascia spazio per il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Consulta: la rapina fu consumata da tre persone, di notte e con modalità particolarmente aggressive. Ne segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e a tremila euro in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati.
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Nota della Redazione
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