Differimento della pena per motivi di salute e detenzione domiciliare a termine: nessuna confusione tra istituti (Cass. pen. Sez. I n. 28340/2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale dell’art. 21, comma 2, c.p.p.: l’eccezione di incompetenza per territorio ex art. 677 c.p.p. va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti; sollevata oltre tale momento, non può essere accolta né rilevata d’ufficio. Il differimento facoltativo della pena ex art. 147, n. 2, c.p. e la detenzione domiciliare “a termine” ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. rispondono alle medesime finalità di tutela della salute del condannato; la scelta tra rinvio puro e detenzione domiciliare dipende dalla sussistenza di una specifica esigenza di contenimento della pericolosità residua attraverso un contesto comunque detentivo e un controllo costante. Non vi è quindi confusione tra istituti quando il giudice, accertate le gravi condizioni di salute, applica la detenzione domiciliare a termine in luogo del differimento.
Il Fatto
Il condannato, in esecuzione di una pena di tre anni e sei mesi inflitta dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 28 aprile 2021, irrevocabile dal 13 giugno 2022, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Lecce l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Con ordinanza del 13 gennaio 2026 il Tribunale ha rigettato entrambe le istanze, valorizzando i gravi precedenti penali, le informazioni delle Forze dell’ordine su un recente sequestro di opere false e contraffatte presso il domicilio e la totale assenza di revisione critica attestata dall’UEPE. Preso atto delle gravi condizioni di salute, ha tuttavia ritenuto che la pericolosità residua potesse essere contenuta con il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per la durata di un anno, con obblighi accessori. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omessa risposta all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in udienza (artt. 677 e 491 c.p.p.) e applicazione di una misura atipica, frutto della sovrapposizione tra differimento della pena per motivi di salute e detenzione domiciliare (art. 147 c.p. e art. 47-ter ord. pen.). Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ha dato continuità all’orientamento consolidato secondo cui anche nel procedimento di sorveglianza si applica l’art. 21, comma 2, c.p.p.: l’eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti. La competenza della magistratura di sorveglianza sulle materie attribuite dalla legge ha natura funzionale, ma la competenza territoriale disciplinata dall’art. 677 c.p.p. è soggetta al regime generale del codice di rito, anche quanto ai tempi e ai modi in cui può essere eccepita o rilevata. Dagli atti, e dalla stessa ammissione del ricorrente, risultava che l’eccezione era stata formulata nel corso dell’udienza camerale, prima della discussione orale: un momento successivo a quello previsto a pena di decadenza. L’incompetenza non poteva quindi essere né eccepita né rilevata d’ufficio, e il mancato esame da parte del Tribunale non ha determinato alcuna nullità.
Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito i presupposti del differimento facoltativo ex art. 147, n. 2, c.p., letto alla luce degli artt. 27, comma 3, e 32 Cost. (Sez. I, n. 21355/2021, Rv. 281225): prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime intramurario, neppure mediante ricovero esterno ex art. 11 ord. pen.; condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione in contrasto con il senso di umanità o da impedire la partecipazione consapevole al processo rieducativo, tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato in rapporto alla sua pericolosità sociale. La malattia deve essere grave ed esigere un trattamento non attuabile in detenzione, con bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere curato e le esigenze di sicurezza della collettività. La detenzione domiciliare “a tempo” ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. risponde alle medesime finalità, tanto che la norma si riferisce ai casi in cui “potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione”; la scelta tra rinvio e detenzione domiciliare è ancorata alla sussistenza o meno di una specifica esigenza di contenimento della pericolosità residua. La Corte ha richiamato Corte cost. n. 99/2019, secondo cui la detenzione domiciliare umanitaria salvaguarda insieme il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata non ha confuso istituti distinti: ha accertato le gravi condizioni di salute e, data la perdurante pericolosità, ha ammesso il condannato alla detenzione domiciliare a termine con motivazione logicamente coerente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Implicazioni Pratiche
- Tempi dell’eccezione di incompetenza: Davanti al Tribunale di sorveglianza l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata all’apertura dell’udienza, nella fase di verifica della costituzione delle parti; sollevarla “prima della discussione” è tardivo e il giudice può legittimamente non esaminarla.
- Salute grave non significa libertà automatica: Il condannato le cui condizioni di salute sono incompatibili con il carcere non ha diritto al rinvio puro dell’esecuzione; se residua pericolosità sociale, il giudice può disporre la detenzione domiciliare a termine ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., con controlli e obblighi accessori.
- Cosa incide sulla scelta della misura: Precedenti penali, fatti recenti emersi dalle informazioni di polizia e assenza di revisione critica nella relazione UEPE orientano il giudice verso la forma domiciliare anziché verso il differimento; la difesa che punta al rinvio puro deve contrastare specificamente gli elementi di pericolosità, non solo documentare la malattia.
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