Conferma magistrati onorari legittimi criteri DM e diniego per inidoneità (TAR Lazio n. 3981 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conferma dei magistrati onorari, la previsione dell’art. 7, comma 4, del DM 19 maggio 2022, secondo cui i casi pratici da sorteggiare sono formulati in numero doppio rispetto ai candidati, fissa un parametro quantitativo minimo e non un tetto massimo: un numero superiore di quesiti, se indifferenziato, non viola la par condicio. Il termine di sessanta giorni per l’adozione delle misure organizzative previsto dall’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 116/2017 ha natura ordinatoria, non perentoria, non correlate la legge alcuna conseguenza dissolutoria al suo superamento. Il giudizio di inidoneità integra un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, sicché non è soggetto a impugnazione autonoma e nei termini. Il controllo giurisdizionale sull’apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione resta nei limiti della manifesta illogicità, non potendo risolversi in una revisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, vice procuratore onorario presso una Procura della Repubblica, aveva svolto funzioni requirenti per oltre un decennio, con incarichi confermati dal CSM e recepiti in decreti ministeriali. L’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021 ha subordinato la permanenza in servizio al superamento di una procedura valutativa, mediante colloquio orale su caso pratico.

Sottoposto alla prova, il ricorrente riportava un giudizio di inidoneità; il CSM e il Ministero della Giustizia disponevano quindi il diniego di conferma. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, contestando plurimi profili della procedura e deducendo il contrasto della disciplina con il diritto dell’Unione europea, con richiesta di disapplicazione o di rinvio pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività. Il giudizio di inidoneità è un atto a valenza endoprocedimentale, inidoneo a sostanziare l’effetto lesivo, che si produce solo con la delibera del CSM e il conseguente decreto ministeriale. Su questa base il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 7, comma 4, del DM 19 maggio 2022 non predetermina né contingentia il numero dei casi pratici: l’unica prescrizione attiene alla proporzione rispetto ai candidati. Il parametro del doppio opera come minimo per garantire la par condicio; un numero più ampio di quesiti, se indifferenziato, non lede la parità tra i candidati, riducendo anzi il rischio probabilistico di disparità.

Anche il secondo motivo cade: il caso sorteggiato attiene alla materia penale, corrispondente all’attività prevalente del ricorrente. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento: i criteri del DM sono congrui alla valutazione e il giudizio negativo ha riguardato le capacità evidenziate in sede di prova, senza rimettere in discussione il percorso professionale pregresso.

Il quinto e il sesto motivo sono respinti richiamando TAR Lazio, Sezione Prima, n. 17799 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4288 del 2020: il termine di sessanta giorni è ordinatorio. Il settimo motivo è infondato, non essendo prevista dalla disciplina la ripetizione della prova. L’ottavo motivo, relativo al diritto eurounitario, è respinto sul rilievo della differenza ontologica tra magistrati togati e onorari; il Collegio richiama TAR Lazio, Sezione Prima, n. 1617 del 2024 e le questioni devolute alla Corte di Giustizia UE, ritenute estranee al thema decidendum.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese per il solo Ministero della Giustizia e compensazione verso il CSM.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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