La Regione non può ridurre la tutela di fiumi e aree protette (Corte cost. n. 57/2026)
Con la sentenza n. 57 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi due articoli della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9. Il primo riduceva la quantità di acqua che deve restare nei corsi d’acqua quando si effettuano prelievi; il secondo restringeva i confini di due aree naturali protette regionali.
Le norme regionali. L’articolo 34, comma 2, riguardava il deflusso ecologico, cioè la quantità di acqua che deve continuare a scorrere in un corso d’acqua perché l’ambiente resti in equilibrio. La norma stabiliva che nei corsi d’acqua torrentizi, nei canali non classificati come fiumi e nei corsi d’acqua con ricorrenti deficit idrici stagionali il deflusso ecologico fosse calcolato in modo dinamico sulla portata presente nella sezione di derivazione e non potesse superare il 30 per cento di quella portata. L’articolo 50 sostituiva invece le cartografie allegate alla legge regionale n. 19 del 2009 per il Parco naturale del Monte Fenera e per l’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese, riducendo la superficie tutelata.
Chi ha impugnato e perché. Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo il Governo entrambe le norme invadevano la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; per le aree protette veniva richiamato anche l’articolo 9, che tutela il paesaggio. La Regione Piemonte si è difesa sostenendo che il ricorso fosse generico, che la nuova regola sull’acqua non producesse ancora effetti perché rinviata al 31 dicembre 2026 e che la definizione dei confini dei parchi regionali spetti alle Regioni.
Le eccezioni preliminari. La Corte ha respinto tutte le obiezioni della Regione. Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente argomentato. Quanto al rinvio dell’applicazione, ha ricordato che nei giudizi promossi dallo Stato contro una legge regionale conta la pubblicazione della legge, non gli effetti già prodotti, perché ciò che si tutela è il riparto delle competenze fissato dalla Costituzione.
La decisione sull’acqua. La Corte ha ricondotto la disciplina del deflusso alla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato. Ha richiamato il decreto legislativo n. 152 del 2006, che impone di garantire l’equilibrio del bilancio idrico e il deflusso minimo vitale, e il ruolo assegnato al Ministero e a istituti tecnico-scientifici come l’ISPRA nel definire i metodi di calcolo. Le Regioni possono intervenire solo per innalzare il livello di tutela, mai per abbassarlo. La norma piemontese, invece, modificava in modo unilaterale i criteri statali, non era preceduta da un’adeguata istruttoria né sorretta da parametri tecnico-scientifici, e finiva per consentire prelievi maggiori proprio dove l’acqua scarseggia con regolarità.
La decisione sulle aree protette. Il Piemonte ha un piano paesaggistico regionale approvato sulla base di un accordo con il Ministero competente. La Corte ha ricordato che il codice dei beni culturali e del paesaggio impone che il piano sia elaborato congiuntamente da Stato e Regione e che i parchi naturali e le riserve regionali sono beni tutelati per legge, di cui il piano prende atto. Ridurre i confini di quelle aree con una legge regionale significa sottrarre unilateralmente una parte di territorio alla tutela del paesaggio, fuori dal procedimento condiviso. La Corte ha precisato che la competenza regionale in materia opera per addizione e mai per sottrazione: può ampliare l’elenco dei beni tutelati, non ridurlo. L’abbassamento del livello di tutela viola quindi anche l’articolo 9 della Costituzione.
Cosa cambia in pratica. Le due disposizioni non possono più essere applicate. Per i prelievi idrici in Piemonte restano validi i criteri fissati dalla normativa statale e dagli strumenti di pianificazione adottati sulla base di essa. Per il Parco naturale del Monte Fenera e per l’area contigua della fascia fluviale del Po restano in vigore le perimetrazioni precedenti, con i vincoli che ne derivano per chi vi possiede terreni o vi svolge attività. La sentenza conferma un criterio utile a chiunque abbia a che fare con regole ambientali locali: la Regione può aggiungere protezione rispetto allo standard statale, non toglierla.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/57