Confidi esclusi dall’incremento IRAP della Regione Toscana (Cass. civ. Sez. 5 n. 21695 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), pur essendo considerati enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi ex art. 13, comma 45, d.l. n. 269/2003, determinano il valore della produzione netta ai fini IRAP con il metodo retributivo di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Tale regime speciale li esclude dalla disciplina prevista per banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs., con la conseguenza che non è ad essi applicabile la maggiorazione dell’aliquota IRAP prevista da una legge regionale per i soli soggetti la cui aliquota vigente al 31.12.2006 fosse già pari al 4,40%. L’aumento regionale dello 0,85%, ancorché riferito a codici Ateco relativi ad attività finanziarie e assicurative, non colpisce i confidi, esclusi dalla maggiorazione al 4,25% e assoggettati all’aliquota ordinaria, in ragione della loro preminente funzione mutualistica di sostegno alle piccole e medie imprese.

Il Fatto

A seguito di un controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione IRAP 2015, l’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento nei confronti di un consorzio fidi per il recupero della maggiore imposta, calcolata applicando l’aliquota maggiorata dello 0,85% prevista dall’art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006. Il contribuente impugnava l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana riteneva corretta l’applicazione dell’aliquota ordinaria, valorizzando la nota all’allegato A della legge regionale e la prassi amministrativa. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13 del d.l. n. 269/2003.

La Motivazione della Corte

La Cassazione preliminarmente disattende l’istanza di riunione dei ricorsi presentata dall’Agenzia, rilevando che la maggior parte dei procedimenti indicati risultava già definita e che per l’unico ricorso ancora pendente non sussistono i presupposti per la riunione, essendo impugnati provvedimenti diversi. La trattazione nella medesima adunanza è ritenuta sufficiente ad assicurare la definizione congiunta delle questioni controverse.

Nel merito, la Corte dichiara il ricorso infondato, dando continuità all’indirizzo già espresso dalla sentenza della sezione tributaria n. 25558/2022, la quale aveva escluso l’applicabilità ai confidi dell’incremento IRAP disposto dal legislatore toscano. L’analisi dell’evoluzione normativa mostra che la L.R. Toscana n. 43/2002 aveva elevato l’aliquota al 4,40% solo per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997 (banche, società finanziarie e imprese di assicurazione), mentre i confidi, assoggettati alla disciplina dell’art. 10, erano rimasti all’aliquota ordinaria del 4,25%.

La successiva L.R. Toscana n. 64/2006, pur prevedendo nell’allegato A un incremento dello 0,85% per le attività finanziarie e assicurative, ha espressamente condizionato la maggiorazione alla circostanza che l’aliquota vigente al 31.12.2006 fosse pari al 4,40%. La nota all’allegato A costituisce pertanto un elemento decisivo: l’aumento non colpisce l’intera categoria dei soggetti che svolgono attività finanziaria, ma solo quelli già assoggettati all’aliquota maggiorata. I confidi, esclusi da tale previsione, restano disciplinati dal regime ordinario.

La Corte respinge anche la tesi dell’Agenzia basata su un’interpretazione meramente oggettiva dei codici Ateco. La classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi un autonomo codice (64.92.01), confermando la specificità di tali consorzi che, pur essendo enti commerciali, non sono assimilabili a banche o intermediari finanziari. La risoluzione n. 5/E/2015 dell’Agenzia, richiamata dal contribuente e dalla CTR, esclude espressamente l’applicabilità ai confidi del regime IRAP proprio delle banche sia per la base imponibile sia per l’aliquota, in ragione della loro funzione mutualistica di garanzia per l’accesso al credito delle PMI.

La Corte rigetta pertanto il ricorso, compensando le spese in ragione della complessità della materia e del contrasto della giurisprudenza di merito precedente alla pronuncia di legittimità.

Nota della Redazione

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