Diffida ASP illegittima se i titoli APA-PAC restano ultrattivi (TAR Calabria n. 548 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dal DCA n. 82/2019 per il riordino della chirurgia ambulatoriale complessa (PAC) e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) consente alle strutture private già autorizzate e accreditate di continuare a erogare le prestazioni sulla scorta dei titoli previgenti, nelle more della conclusione dei procedimenti di adeguamento ai nuovi requisiti. Il termine finale di detti procedimenti, fissato al 31 luglio 2019, è stato progressivamente prorogato dai decreti commissariali e dalla normativa emergenziale Covid, sicché i titoli abilitativi conservano ultrattività fino alla loro definizione. È pertanto illegittima, e non meramente inopportuna, la diffida con cui l’azienda sanitaria provinciale, interpretando il decreto in senso ostativo, intimi alle case di cura di non erogare prestazioni APA-PAC qualificandole come “non autorizzate ed accreditate”.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una casa di cura privata in Reggio Calabria, autorizzata e accreditata con il Servizio sanitario regionale. Il DCA n. 255 del 7.12.2018 aveva confermato l’autorizzazione e l’accreditamento anche per le prestazioni APA-PAC di oftalmologia, otorinolaringoiatria e chirurgia generale, già erogate in precedenza.
Pochi mesi dopo, il Commissario ad acta per il Piano di rientro adottava il DCA n. 82/2019, che ridefiniva i requisiti delle prestazioni APA-PAC e fissava al 31 luglio 2019 il termine per la conclusione dei relativi procedimenti, prevedendo che le strutture potessero proseguire l’attività sui titoli pregressi nelle more dell’adeguamento. Il termine veniva poi prorogato con i DCA n. 111/2019 e n. 190/2019 e, da ultimo, dalla disciplina emergenziale Covid, recepita dal Commissario con il DCA n. 51/2021.
Nel giugno 2021 l’ASP diffidava la struttura a non erogare prestazioni “non autorizzate ed accreditate”; analoga intimazione seguiva nell’aprile 2022. Di qui il ricorso e i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, respingendola. Dalla lettura della nota impugnata emerge che l’ASP, dopo aver riportato stralci del DCA n. 82/2019 e dei successivi decreti, ha inteso le relative prescrizioni come ostative all’erogazione delle prestazioni APA-PAC, ritenendole, in forza dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, non acquistabili. La lesività del provvedimento è quindi evidente e prescinde dal preteso mancato accreditamento nella branca di oculistica, poiché la struttura risultava comunque accreditata per la chirurgia generale.
Quanto alla procedibilità, il Tribunale rileva che, pur essendo ormai inutile l’annullamento — la ricorrente ha conseguito nel 2023 l’autorizzazione e, nel 2025, l’accreditamento conformi al DCA n. 82/2019 e la contrattualizzazione retroattiva delle prestazioni 2021-2022 — permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Nel merito, la Corte ritiene condivisibile l’interpretazione della ricorrente. Il decreto commissariale, letto in combinato disposto con i successivi, da un lato ha dettato nuovi requisiti, dall’altro ha stabilito che le strutture già accreditate per l’attività di degenza potessero continuare a erogare le prestazioni APA limitatamente alle discipline e ai posti letto già accreditati, e che le altre potessero proseguire sui titoli pregressi fino alla definizione dei procedimenti di adeguamento.
Il termine del 31 luglio 2019 è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2019, poi al 31 marzo 2020, infine fino al 31 marzo 2022 per effetto dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, che conserva validità agli atti abilitativi in scadenza durante lo stato di emergenza. A conferma, i DCA n. 51/2021, n. 6/2022 e n. 11/2022 hanno disposto l’ulteriore proroga degli accreditamenti, ritenendo ultrattivi i titoli preesistenti.
Decisiva, per il Collegio, è la condotta successiva della stessa amministrazione: la contrattualizzazione retroattiva delle prestazioni APA-PAC erogate nel 2021 e nel 2022, sottoscritta dall’ASP nel 2023, vale come implicita ammissione dell’erroneità delle diffide.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con declaratoria di illegittimità delle due note impugnate. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ASP.
Nota della Redazione
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