Difformità parziali e nozione di volume tecnico nelle ordinanze di demolizione (TAR Campania n. 2157 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di difformità parziale rispetto al titolo edilizio presuppone che un intervento, pur contemplato dal titolo, sia realizzato con modalità diverse da quelle autorizzate, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. La difformità totale, che integra la mancanza sostanziale del permesso, ricorre quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione, o comportante la costituzione di volumi nuovi e autonomi. Ne consegue che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non può essere applicato a interventi di modesta consistenza che non alterino l’assetto essenziale dell’edificato: in tal caso la sanzione demolitoria è illegittima. La SCIA costituisce titolo astrattamente inidoneo a legittimare un ampliamento volumetrico o la realizzazione di nuovi volumi, sicché la sua presentazione non esclude di per sé l’abuso, ma neppure autorizza l’Amministrazione a qualificare come totale una difformità che resta parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due unità abitative site in un immobile del Comune di Arzano, impugna tre ordinanze dirigenziali emesse dal Comune, tutte in data 10.03.2025, con le quali è stata ordinata la demolizione di opere ritenute abusive. Le ordinanze n. 20 e n. 24 riguardano, rispettivamente, un ampliamento di ridotte dimensioni e un piccolo locale tecnico, e alcune difformità distributive interne con una veranda di modeste dimensioni. L’ordinanza n. 21 riguarda opere realizzate sul lastrico solare, consistenti in un manufatto e in una tettoia in legno con relativa pavimentazione.
Il ricorrente deduce l’erroneità dei presupposti del potere sanzionatorio, richiamando le SCIA presentate nel 2014, la modesta entità delle difformità e la qualificazione delle opere come volumi tecnici. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente le tre ordinanze. Con riguardo all’ordinanza n. 20/2025, ritiene fondata la censura, di carattere assorbente, con cui si assume trattarsi di difformità parziali rispetto all’autorizzato. L’Amministrazione, ad avviso del Tribunale, ha inadeguatamente sussunto la fattispecie concreta nella previsione di cui all’art. 31 TUed., applicando il relativo corredo sanzionatorio. Tale vizio consente l’accoglimento del ricorso in parte qua, a prescindere dalla dedotta presentazione della SCIA, che costituisce titolo astrattamente inidoneo a legittimare un ampliamento volumetrico.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui la nozione di difformità parziale presuppone che l’intervento, pur contemplato dal titolo, sia realizzato con modalità diverse da quelle autorizzate, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione. La difformità totale, e la conseguente mancanza sostanziale del permesso, ricorre invece quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione, o comportante la costituzione di volumi nuovi e autonomi.
Con riguardo all’ordinanza n. 21/2025, relativa al lastrico solare, il Collegio perviene a conclusioni opposte. La consistenza dei manufatti, valutati complessivamente, non consente di qualificare le opere come difformità solo parziali: vengono in rilievo un nuovo volume di entità apprezzabile, con correlata tettoia, poggianti su nuova pavimentazione e dotati di nuovi impianti a servizio, il tutto allo scopo di assicurare all’edificato una autonomia funzionale. La SCIA del 2014, peraltro neppure prodotta dal ricorrente se non per un grafico, è inidonea a legittimare quanto costruito.
Quanto all’ordinanza n. 24/2025, il Collegio applica le medesime considerazioni svolte per l’ordinanza n. 20: non è possibile apprezzare l’esistenza di variazioni essenziali, né di una nuova costruzione, rispetto all’autorizzato. Il carattere parziale delle difformità impone l’accoglimento del ricorso in parte qua. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, con annullamento delle ordinanze n. 20 e n. 24 del 2025 e rigetto nel resto. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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