Usi civici: domanda autonoma di nullità spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 1670 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, si estende alla domanda di nullità degli atti di disposizione di terre gravate da uso civico solo quando questa sia proposta nell’ambito del procedimento di accertamento della qualitas soli. Ove la domanda sia proposta in via autonoma, sul presupposto di un accertamento della demanialità civica già definitivamente compiuto, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non potendo configurarsi alcuna vis attractiva della giurisdizione commissariale. Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche quando sia proposto dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio di merito, sussistendo un interesse concreto ed immediato alla definizione della questione in via definitiva ed immodificabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con la quale è stata accertata l’appartenenza di un terreno al demanio collettivo di un Comune e dichiarata la nullità di ogni atto di disposizione del fondo stesso. Il reclamo proposto avanti la Sezione Speciale Usi Civici della Corte d’Appello è stato rigettato.

Un erede di uno dei ricorrenti originari ha poi chiesto al Commissario la correzione della sentenza, per specificare che la declaratoria di nullità si riferiva a una determinata donazione. Il Commissario ha declinato la propria giurisdizione. Avverso tale pronuncia sono stati proposti appello e ricorso per cassazione, entrambi pendenti. Lo stesso soggetto ha quindi adito il Tribunale con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. per ottenere la declaratoria di nullità della donazione, e nel corso di quel giudizio ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare le Sezioni Unite hanno affrontato l’ammissibilità del regolamento, dissentendo dalle conclusioni del Procuratore Generale. Il principio secondo cui la causa riassunta dopo una declinatoria di giurisdizione costituisce prosecuzione dell’unico giudizio presuppone che si tratti della riproposizione della domanda originaria (Cass. S.U. n. 9683/2019). Nella specie la domanda proposta avanti il Tribunale si atteggia come nuova e autonoma, non come riproposizione di quella già avanzata in sede commissariale.

Quanto al secondo profilo, le Sezioni Unite hanno ribadito che il regolamento preventivo può essere proposto anche dal soggetto che ha introdotto il giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione (Cass. S.U. n. 15122/2022).

Nel merito, la Corte ha ricostruito i confini della giurisdizione commissariale: essa riguarda le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico (Cass. S.U. n. 19399/2017). Sono escluse le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento della qualitas soli (Cass. S.U. n. 20183/2019), il quale esaurisce la funzione giurisdizionale del Commissario (Cass. S.U. n. 23137/2024). In tal caso la questione non riguarda più l’esistenza dell’uso civico, ma l’interpretazione del giudicato.

Il medesimo criterio vale per la domanda di nullità di contratti dispositivi di terre gravate da uso civico. Essa appartiene alla giurisdizione commissariale (Cass. S.U. n. 9829/2014) solo se proposta nell’ambito del procedimento di accertamento della qualitas soli. La vis attractiva non opera per la domanda proposta in via autonoma, sul presupposto del già compiuto accertamento.

Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo davanti a esso le parti anche per la liquidazione delle spese del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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