Gratuito patrocinio: la legittimazione a impugnare la liquidazione spetta solo al difensore e non alla parte ammessa al beneficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4206 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a carico dello Stato, la parte ammessa al beneficio è legittimata a proporre opposizione solo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio. Qualora la controversia concerna la liquidazione del compenso al difensore, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza di liquidazione spetta esclusivamente al difensore, unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, non essendo configurabile tra difensore e patrocinato un rapporto di tipo professionale. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla sola parte ammessa al beneficio avverso il provvedimento che abbia negato o ridotto la liquidazione dei compensi al difensore.
Il Fatto
Una parte, ammessa al gratuito patrocinio, si opponeva al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione e di revoca del beneficio emesso dal Tribunale. Il giudice dell’opposizione rigettava l’opposizione, ritenendo tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente alla definizione del giudizio, in applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale decisione la parte proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12 e 14 preleggi. Il Ministero della Giustizia si costituiva solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rammentato il principio, già affermato in precedenti pronunce (cfr. Sez. 6-2 n. 15699 del 2020; Sez. 6-2 n. 21997 del 2018), secondo cui la legittimazione della parte interessata ad avvalersi del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma ne abbia visto revocare il beneficio, è riconoscibile esclusivamente con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca.
Al contrario, ha precisato la Corte, per le controversie in tema di liquidazione del compenso spettante al difensore sussiste la sua esclusiva legittimazione in proprio (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Sezioni Unite n. 26907/2016). Tale conclusione discende dalla natura del rapporto che l’ammissione al beneficio determina: l’esclusione di un incarico professionale tra il patrocinato e il difensore fa sì che il diritto al compenso sorgano direttamente tra quest’ultimo e lo Stato, con la conseguenza che il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo di pagamento del corrispettivo, non è titolare di alcuna posizione giuridica azionabile in sede di liquidazione.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata era stata gravata dalla parte ammessa al beneficio unicamente con riferimento alla omessa liquidazione dei compensi al difensore. Tale circostanza ha reso evidente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, rendendo il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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