Disconoscimento della scrittura privata prodotta dal sottoscrittore e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 24424 del 10.08.2023)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del disconoscimento della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., postula che il documento sia prodotto in giudizio «contro» il soggetto al quale la sottoscrizione è attribuita. Qualora, invece, la scrittura sia prodotta da colui che ne risulta il sottoscrittore, non opera l’onere di disconoscimento nella prima difesa utile, ma trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova: spetta alla parte che produce il documento dimostrarne l’autenticità, ove intenda avvalersene. L’intenzione di avvalersi della scrittura si valuta, all’esito della produzione, sulla base del complessivo quadro delle allegazioni e difese: essa sussiste quando la parte indica espressamente il documento e lo utilizza a sostegno delle proprie domande, mentre è da escludere quando il documento è allegato tra molti altri senza espresso riferimento e la domanda si fonda su allegazioni incompatibili con la volontà di farne uso.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva ingiunto a due agenti di cambio il pagamento di una somma per non aver restituito ai clienti l’intero capitale versato, in assenza di ordini di movimentazione impartiti. Gli agenti di cambio proponevano opposizione, producendo, tra i documenti, una delega apparentemente sottoscritta dai clienti che autorizzava un collaboratore a impartire ordini di investimento per loro conto. I clienti, nel primo atto difensivo successivo, disconoscevano la firma. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte di appello confermava, ritenendo inammissibile il disconoscimento perché il documento era già stato prodotto dai clienti stessi in sede monitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c.. Il giudice del gravame aveva ritenuto inammissibile il disconoscimento sul presupposto che la delega fosse stata già prodotta dagli ingiungenti nella fase monitoria, con conseguente volontà di avvalersene. La Corte censura tale ricostruzione, chiarendo che il meccanismo del disconoscimento scatta solo quando la scrittura è prodotta «contro» l’apparente sottoscrittore. Se, invece, a produrre il documento è il sottoscrittore stesso, non si applicano gli artt. 214 e 215 c.p.c., ma la disciplina ordinaria dell’onere della prova: chi produce la scrittura per avvalersene deve dimostrarne l’autenticità.

La Corte precisa che la volontà di avvalersi del documento va verificata all’esito della produzione, considerando il quadro complessivo delle allegazioni. Tale volontà sussiste quando la parte deposita il documento espressamente indicato e ne illustra la portata a sostegno delle proprie difese. Non ricorre, invece, quando il documento è allegato tra tanti altri senza indicazione espressa e le allegazioni sono incompatibili con l’uso che se ne vorrebbe fare.

Nel caso di specie, la delega era compresa tra gli allegati al contratto di negoziazione prodotto in sede monitoria, ma i ricorrenti non vi avevano fatto espresso riferimento né l’avevano menzionata nell’indice dei documenti, avendo fondato la domanda sulla totale assenza di ordini impartiti. La scrittura era stata, invece, espressamente prodotta dagli agenti di cambio con l’atto di opposizione, per giustificare le movimentazioni: solo in quel momento era stata introdotta «contro» i sottoscrittori, facendo sorgere l’onere di disconoscimento, adempiuto con la comparsa di costituzione, quale primo atto difensivo utile.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza, secondo cui l’onere del disconoscimento opera solo per le scritture prodotte contro la parte (cfr. Cass., Sez. I, Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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