Revocazione per errore di fatto da iscrizione ricorso in fascicolo errato (Cass. civ. Sez. II n. 8573 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. l’inserimento, per disguido non imputabile alla parte, del ricorso ritualmente depositato in un diverso fascicolo d’ufficio, con conseguente falsa percezione del mancato deposito. Nel giudizio demaniale, il procedimento di reclamo avverso le decisioni del Commissario agli usi civici rientra nel sistema generale delle impugnazioni, sicché il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorre unicamente dalla notificazione della sentenza ad opera delle parti. I poteri officiosi del Commissario agli usi civici non possono incidere sull’oggetto e sul contenuto delle domande, prerogativa delle parti ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici accertava la natura demaniale civica di numerosi terreni e dichiarava la nullità degli atti dispositivi, disponendone la reintegra in favore dell’amministrazione separata. La società soccombente proponeva reclamo. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, annullava la declaratoria per alcune particelle, ravvisando ultrapetizione, e revocava l’ordine di reintegrazione rivolto alla Regione, estranea al giudizio.

Contro la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione, notificato e depositato ritualmente. Il controricorso con ricorso incidentale dell’amministrazione, recando l’indicazione di una sentenza di appello diversa, veniva iscritto con altro numero di ruolo e deciso con ordinanza che dichiarava improcedibile il ricorso principale. La società impugnava allora tale ordinanza per revocazione, deducendo l’errore di fatto. Riuniti i giudizi, la causa è giunta alla Corte dopo la pronuncia delle Sezioni Unite su analoghe questioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la fase rescindente. Il ricorso per revocazione si fonda sull’erronea percezione del mancato deposito del ricorso principale, determinata dall’iscrizione del controricorso in un fascicolo diverso per l’erronea indicazione della sentenza impugnata.

Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto: percezione erronea dei fatti di causa, con i caratteri dell’evidenza, dell’essenzialità e della decisività, riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità (Sez. U. n. 31032 del 2019; Sez. V n. 602 del 2018). Costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione e al deposito del ricorso e al controricorso con ricorso incidentale. L’inserimento del ricorso in un fascicolo errato, per disguido non imputabile alla parte, configura il vizio revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; Sez. V n. 25752 del 2022). I due motivi sono pertanto accolti.

Nella fase rescissoria, la Corte esamina il ricorso incidentale. Quanto alla dedotta tardività, aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007 e n. 18049 del 2010: l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, ogni volta che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza. L’opinione contraria è rimasta minoritaria.

Sul primo motivo incidentale, il Collegio rileva che l’abrogazione della disposizione che assimila la notifica della sentenza alla comunicazione del dispositivo ha ricondotto il reclamo nel sistema generale delle impugnazioni. Ne deriva il principio secondo cui il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorre unicamente dalla notificazione ad opera delle parti. Sul secondo motivo, i poteri officiosi del Commissario non possono ampliare o modificare la domanda, che resta prerogativa di parte ex art. 112 cod. proc. civ.; il ricorso incidentale è rigettato.

Il ricorso principale è parzialmente accolto. La risposta della Corte d’appello sulla profondità dei cavi interrati è tautologica: non risulta la menomazione del godimento del fondo, secondo la sua naturale destinazione, derivante dalla presenza interrata. Il proprietario non può opporsi, ex art. 840, secondo comma, cod. civ., ad attività che si svolgano a profondità tali da non avere interesse a escludere, ma ha l’onere di dimostrare il pregiudizio concreto (Sez. II n. 4664 del 2018; Sez. II n. 33131 del 2023). Anche la risposta sull’inserimento erroneo delle particelle è criptica e ha eluso la questione.

Il terzo motivo è rigettato: per i beni del demanio civico, la modifica della qualificazione presuppone l’alienazione autorizzata o il mutamento di destinazione ex art. 12 l. n. 1766/1927, essendo necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione. Il decreto espropriativo non estingue gli usi civici, come confermato dalle Sezioni Unite n. 12570 del 2023. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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