Estinzione del consorzio accorpato solo con il decreto di conferimento (Cass. civ. Sez. I n. 22786 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, l’estinzione dell’ente accorpato non si produce per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale di riordino che istituisce il nuovo ente e ne prevede l’accorpamento. L’estinzione è conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si perfeziona con l’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. Calabria n. 24 del 2013, recante il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti giuridici, anche processuali, degli enti accorpati. Ne consegue che la dichiarazione di interruzione del processo fondata sull’asserita estinzione dell’ente al momento dell’entrata in vigore della legge è nulla, per difetto del presupposto dell’art. 300 c.p.c., e il termine semestrale di riassunzione non può dirsi decorso.

Il Fatto

Professionisti convenivano in giudizio, nel 2004, un consorzio per lo sviluppo industriale e il commissario delegato per l’emergenza ambientale, chiedendo il pagamento di corrispettivi per prestazioni d’opera intellettuale eseguite in forza di convenzione, oltre accessori, e in via subordinata un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. Contestata l’incompetenza territoriale, il giudizio proseguiva dinanzi al tribunale competente, con interruzione dichiarata più volte e revocata in relazione alla pretesa soppressione del consorzio per effetto della legge regionale di riordino.

Il tribunale, revocata l’ultima ordinanza di interruzione, rigettava l’eccezione di estinzione e condannava il consorzio regionale subentrato al pagamento. La corte d’appello, in riforma, dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado, ritenendo tempestivamente eccepita la mancata riassunzione nel semestre dalla dichiarazione di interruzione e ritenendo che l’estinzione dell’ente fosse intervenuta fin dall’entrata in vigore della legge regionale.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti censuravano la sentenza per avere la corte territoriale dichiarato l’estinzione nonostante la tardività dell’eccezione e per avere collocato l’estinzione del consorzio al momento dell’entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24 del 2013, anziché al momento del perfezionamento della procedura di accorpamento.

La Corte ha respinto il primo motivo. Poiché il giudizio era stato instaurato prima della modifica dell’art. 307 c.p.c., trova applicazione il testo previgente, secondo cui l’estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Il consorzio regionale, prima della riassunzione seguita all’ultima interruzione, non aveva partecipato al giudizio, sicché il suo primo atto è stata proprio la costituzione contenente l’eccezione: l’eccezione è dunque tempestiva.

Il secondo motivo è stato invece accolto. L’art. 300 c.p.c. subordina l’effetto interruttivo alla coesistenza dell’evento previsto come causa di interruzione e della dichiarazione formale del procuratore della parte colpita. Se manca uno dei presupposti, la dichiarazione è nulla e l’onere di osservanza del termine semestrale di riassunzione ex art. 305 c.p.c. deve ritenersi come mai posto.

La Corte ha ricostruito la disciplina regionale. L’art. 5, comma 2, l.r. Calabria n. 24 del 2013 richiama espressamente la procedura di cui all’art. 3 della stessa legge, articolata in fasi: nomina del commissario straordinario con decadenza degli organi ordinari, relazione sullo stato dell’ente, e infine il decreto del Presidente della Giunta regionale che istituisce l’ente accorpante e conferisce beni, risorse e rapporti giuridici, anche processuali, degli enti accorpati. Solo con tale decreto la procedura si esaurisce.

Nessuna norma sancisce l’estinzione dell’ente al momento dell’entrata in vigore della legge. L’istituzione ex lege dell’ente accorpante è evento distinto dall’accorpamento effettivo. La corte territoriale avrebbe dovuto verificare l’estinzione con riferimento al momento di adozione del decreto previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013. La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; il terzo motivo è rimasto assorbito.

Nota della Redazione

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