Contraddittorio preventivo IVA non richiede forma vincolata se contribuente ascoltato (Cass. civ. Sez. V n. 8316 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento cd. a tavolino, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi armonizzati, ma le modalità di realizzazione non sono a forma vincolata: è sufficiente assicurare l’effettività dell’interlocuzione, indipendentemente dagli strumenti concretamente adottati. Il vincolo sussiste, per i tributi non armonizzati, solo nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito. La violazione dell’obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto, in giudizio, le ragioni che avrebbe potuto far valere. Ne consegue che la presentazione di osservazioni al processo verbale di accertamento, valutate nel merito dall’Ufficio, integra un pieno esercizio del diritto al contraddittorio.

Il Fatto

Una società esercente attività di installazione e gestione di apparecchi da gioco impugnava, unitamente ai propri soci, gli avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2009, con i quali l’Amministrazione recuperava a tassazione, ai fini dell’IVA, dell’IRAP e delle imposte sui redditi, un maggior imponibile derivante dalla deduzione di componenti negativi e dall’omessa contabilizzazione di ricavi, per trasparenza anche nei confronti dei soci.

I contribuenti deducevano la violazione del contraddittorio preventivo. La CTP di Palermo accoglieva il ricorso rilevando la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e la mancata considerazione delle osservazioni; la CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, qualificando illegittimi gli avvisi per l’omessa valutazione delle osservazioni al PVC e reputando tale vizio assorbente anche per le imposte non armonizzate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti restavano intimati.

La Motivazione della Corte

I motivi, per sovrapponibilità delle censure, sono esaminati congiuntamente. Il Collegio muove dalla riproduzione testuale dell’avviso di accertamento, dalla quale emerge che l’Amministrazione ha espressamente considerato nel merito le difese contenute nella memoria presentata ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, condividendole finanche in parte quanto ai rimborsi a piè di lista.

Ne deriva l’infondatezza dell’affermazione della CTR secondo cui il contraddittorio non sarebbe stato rispettato per assenza di debite considerazioni sulle osservazioni. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata si fonda su un presupposto di fatto smentito dagli atti.

La Corte precisa poi che per le riprese riguardanti l’IVA il contraddittorio nella fase amministrativa è sicuramente dovuto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite con la sentenza del 09.12.2015, che ne delinea anche le conseguenze in caso di inosservanza: l’invalidità dell’atto è subordinata all’onere del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza opposizione meramente pretestuosa, con obbligo limitato ai soli tributi armonizzati.

Tale contraddittorio non richiede però forme particolari ed è ossequiato ogniqualvolta sia stata garantita alla parte una concreta possibilità di interlocuzione, secondo quanto precisato dalla Sez. 5 con l’ordinanza dell’08.07.2024: le modalità non sono a forma vincolata ed è sufficiente assicurare l’effettività dell’interlocuzione, anche mediante questionari o accesso agli atti.

Nella specie, il deposito della memoria del 2 dicembre 2014 realizza un pieno ed effettivo esercizio del diritto al contraddittorio, tanto più in mancanza di contrarie deduzioni dei contribuenti innanzi alla Suprema Corte. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio in relazione alle questioni assorbite e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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