Aggi da raccolta giochi: rettifica analitica e non induttiva (Cass. civ. Sez. V n. 8314 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei ricavi da raccolta di giocate, la rettifica degli aggi attivi non è determinata in via induttiva dalla percentuale media degli aggi passivi risultante dai contratti, ma analiticamente, in ragione della differenza tra i compensi effettivamente percepiti, quali trasmessi dai concessionari, e quanto indicato in contabilità. L’utilizzo della percentuale degli aggi passivi costituisce un mero controllo di coerenza dell’esito del calcolo analitico. Ne consegue che l’erronea elevazione di quella percentuale non inficia la legittimità della rettifica né il suo risultato. Nel processo tributario, inoltre, le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, hanno valore di elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice.
Il Fatto
Una società esercente l’attività di installazione, gestione e raccolta di apparecchi elettronici da gioco impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo sui dati relativi alla raccolta delle giocate, contestava per una annualità l’omessa contabilizzazione di ricavi, con conseguenti riprese ai fini delle imposte dirette e indirette, aggravate di interessi e sanzioni. Contestualmente all’avviso emesso verso la società erano notificati separati avvisi ai soci, per le rispettive quote di partecipazione.
La CTP di Palermo rigettava i ricorsi della società e dei soci. La CTR della Sicilia accoglieva parzialmente gli appelli, rideterminando la percentuale degli aggi pattuita dai contratti, riconoscendo la deducibilità delle minusvalenze per dismissione di apparecchi da intrattenimento e quella di costi di manutenzione dei locali. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in tre censure.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esclude che il cumulo di più censure sotto un unico motivo ne comporti l’inammissibilità, poiché lo sviluppo argomentativo consente di individuare le singole doglianze, sì che nessun intervento suppletivo è richiesto al giudice di legittimità.
La prima parte del motivo è ritenuta fondata. Il ricorso non incorre in difetto di autosufficienza, perché riproduce la motivazione dell’avviso di accertamento. Da quella riproduzione emerge come la ripresa sugli aggi sia stata determinata, non induttivamente sulla base della percentuale media degli aggi passivi, ma analiticamente, in ragione della differenza tra i compensi effettivamente percepiti secondo i dati trasmessi dai concessionari e quanto indicato in contabilità. L’utilizzo della percentuale evinta dai contratti e dalla prima nota è avvenuto, da parte dell’Ufficio, non ai fini della determinazione della materia imponibile sottratta a tassazione, ma esclusivamente per un controllo di coerenza dell’esito del calcolo. L’errore della CTR consiste quindi nell’aver ritenuto che la ripresa fosse stata induttivamente determinata in funzione di quella percentuale, elevata dal giudice d’appello: avendo l’Ufficio proceduto analiticamente, la rettifica della percentuale è di per sé inidonea a inficiare l’accertamento e il suo risultato.
La seconda parte del motivo cade invece in difetto di precisione e di autosufficienza. Non riproduce la parte rilevante dell’avviso e non chiarisce per quale ragione l’eccezione sarebbe inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello, tanto più che lo stesso ricorso individua tra le originarie doglianze dei contribuenti l’illegittimità del disconoscimento delle minusvalenze. La censura, inoltre, non considera che la CTR non ha attribuito alla relazione tecnica il valore di prova che le si contesta, ma ha compiuto una valutazione di sintesi degli elementi disponibili: la copia del sequestro preventivo, i prospetti riepilogativi e le annotazioni nel registro dei beni ammortizzabili.
Anche la terza parte segue le sorti della seconda quanto ad inammissibilità, per mancata riproduzione dell’avviso. Nel merito, la contestazione dell’efficacia probatoria dell’atto notorio non coglie nel segno: la CTR vi ha riconosciuto una dichiarazione specifica e dettagliata, valutandone il contenuto. La Corte richiama l’insegnamento secondo cui le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili e utilizzabili nel processo tributario con valore di elementi indiziari, e la più recente precisazione per cui anche al contribuente è riconosciuta la possibilità di introdurre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, senza che ciò esima il giudice dalla valutazione di attendibilità. La CTR si è attenuta a tali principi.
Il ricorso è quindi accolto solo per la prima parte, con parziale cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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