Affitto agrario, clausola di deroga alla durata e valore confessorio (Cass. civ. Sez. III n. 34233 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, inserita nel contratto di affitto agrario, con cui le parti danno atto dell’assistenza delle associazioni di categoria alla stipula, integra confessione stragiudiziale con valore di prova legale. Essa è idonea a derogare validamente alla durata legale del rapporto e non può essere vinta mediante prova testimoniale diretta a dimostrare la non corrispondenza al vero del fatto attestato. La confessione può essere invalidata solo se il confitente allega e prova, oltre all’inveridicità della dichiarazione, anche il vizio d’origine della stessa, costituito dall’errore di fatto o dalla violenza. Il motivo di ricorso per violazione di legge che non si confronti con la ratio decidendi e non indichi le specifiche argomentazioni a sostegno della denunciata violazione è inammissibile.

Il Fatto

Una società agricola aveva concesso in affitto agrario dei terreni a un’altra società con contratto stipulato il 22.2.2020. La clausola n. 2 limitava la durata del rapporto a un solo anno, con scadenza al 10.11.2020, mentre la clausola n. 8 dava atto dell’assistenza delle associazioni sindacali di categoria alla stipula.

Il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 4.10.2021, aveva ritenuto invalida la clausola limitativa della durata, applicando gli artt. 1, 45 e 58 l. 203/1982 e fissando la scadenza al 10.11.2035. La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’impugnazione, ha riconosciuto il valore confessorio della clausola n. 8, accertando la durata annuale del contratto e l’obbligo di rilascio dei terreni. La società affittuaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla qualificazione della dichiarazione e sulla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale del valore da attribuire alla clausola con cui le parti attestano l’assistenza sindacale. Il giudice di merito, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 15370/2017, Cass. n. 14759/2008), ha qualificato tale dichiarazione come confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ., dotata di valore di prova legale e non superabile con prove testimoniali di segno contrario.

La ricorrente non ha criticato in modo puntuale l’applicazione delle norme invocate (artt. 2702, 2730 e 2735 cod. civ.), ma ha riproposto i rilievi già svolti in appello. La Corte ribadisce che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. richiede l’indicazione delle norme violate e di specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, altrimenti il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha inoltre chiarito che la dichiarazione confessoria poteva essere revocata solo con la prova dell’errore di fatto ex art. 2732 cod. civ., dimostrando sia la non corrispondenza del fatto dichiarato al vero sia le circostanze che avevano indotto il confitente nell’erroneo convincimento. Non basta dedurre prove testimoniali sulla sola inveridicità del fatto confessato (Cass. n. 17716/2020, Cass. n. 26985/2013).

La Corte rileva poi che i capitoli di prova non riguardavano l’erronea percezione dell’asserita presenza dei rappresentanti sindacali alla stipula. Anche qualificando la dichiarazione ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti sindacali prova un’attività effettiva di consulenza e indirizzo, e l’efficacia probatoria non può essere disattesa senza un’azione di annullamento per vizio della volontà (Cass. n. 19906/2018, Cass. n. 5483/2007).

Quanto all’errore vizio del consenso ex artt. 1428 e 1429 cod. civ., la sua rilevanza è subordinata alla prova che la volontà sia stata manifestata in presenza di una falsa rappresentazione della realtà; l’accertamento è riservato al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato (Cass. n. 2174/2009, Cass. n. 5734/2019). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *