Rinuncia al ricorso in cassazione e declaratoria di inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 39806 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, espressa in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa. Essa non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti. Ne consegue che, accertata la sussistenza dei requisiti formali, il giudice di legittimità dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., restando preclusa ogni valutazione nel merito dei motivi.

Il Fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari procede per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato a una società. Con decreto del 26 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva ordinato il sequestro preventivo di un complesso turistico, di un terreno agricolo e, per equivalente, di denaro e altre utilità fino a un valore di euro 33.731.825,00.

Con ordinanza del 16 luglio 2025, depositata il giorno successivo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame reale, confermava il provvedimento. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Prima dell’esame dei motivi, la Corte rileva che in data 25 novembre 2025 la ricorrente ha dichiarato, con atto sottoscritto personalmente e con firma autenticata dal difensore di fiducia, di rinunziare al ricorso. La dichiarazione è stata trasmessa alla Cancelleria a mezzo p.e.c. dal difensore di fiducia. Il Procuratore generale aveva concluso per la inammissibilità del ricorso.

La Corte ricostruisce la natura dell’istituto: la rinuncia all’impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione. È negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini dell’art. 589 cod. proc. pen., a garanzia della provenienza dal soggetto legittimato e della ricezione dell’atto.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Rv. 250787; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, Rv. 283164; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013), che identifica nella rinuncia un atto processuale a carattere formale produttivo dell’effetto legale dell’inammissibilità.

Nel caso di specie la Corte accerta la sussistenza dei requisiti formali previsti dalla legge e dichiara pertanto l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ciò che preclude di fatto la valutazione dei motivi. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — non essendo allegati i motivi della rinuncia —, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro mille in ragione della tempestività della comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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