Usura corrispettiva e omesso esame della CTU: la Cassazione cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 18239 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che abbiano accertato l’usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La questione dell’usurarietà degli interessi corrispettivi è logicamente pregiudiziale rispetto a quella degli interessi moratori, poiché le due categorie sono ontologicamente distinte: gli uni dipendono dalla scadenza del debito pecuniario, gli altri dal ritardo nell’adempimento. Accertata l’usurarietà del tasso corrispettivo, opera la nullità della relativa clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., con conseguente non debenza degli interessi. Il giudice del merito, pertanto, non può omettere di scrutinare tale profilo, dovendo motivare la propria adesione o il proprio distacco dalle conclusioni del consulente.

Il Fatto

Una società mutuataria e due fideiussori proponevano opposizione all’atto di precetto loro notificato dalla banca, intimante il pagamento di una somma rilevante in forza di un contratto di mutuo fondiario e di un successivo atto di proroga. Gli opponenti deducevano, tra l’altro, il superamento del tasso soglia di usura e chiedevano la nullità della clausola degli interessi e la ripetizione di quanto versato.

Il Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e riducendo le pretese creditorie. La Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello principale della banca e respingendo quello incidentale degli opponenti, rigettava integralmente l’opposizione. Avverso tale sentenza gli originari opponenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la distinzione tra le due categorie di interessi. Gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell’adempimento e costituiscono una forma di risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ.; gli interessi corrispettivi dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario, sono regolati dall’art. 1282 cod. civ. e, per il mutuo, dall’art. 1815 cod. civ., e rappresentano il corrispettivo del godimento del capitale. Si tratta di categorie distinte, che non si comunicano reciprocamente.

Su questa premessa la Corte innesta il profilo processuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività.

La Corte precisa poi che la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto atto processuale di ausilio al giudice, non costituisce di per sé “fatto storico”; lo è però il fatto storico rilevato o accertato dal consulente. Richiamando Cass. n. 14599 del 2021 e i precedenti in essa citati, afferma che il mancato esame delle risultanze della CTU integra il vizio di cui al n. 5, anche quando il giudice si sia uniformato acriticamente a una delle consulenze, senza valutare le censure di parte.

Nel caso concreto il fatto decisivo omesso è l’usurarietà del TEG riferito ai soli interessi corrispettivi, accertata dal consulente in primo grado e oggetto di discussione tra le parti, ma non esaminata dalla sentenza d’appello, incentrata sulla sola distinzione tra interessi corrispettivi e moratori. Tale disamina è ragione pregiudiziale rispetto all’acquiescenza e, ove accertata l’usurarietà, determina la nullità della clausola ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. e la non debenza degli interessi.

La Corte accoglie dunque il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame, restando impregiudicato l’esito dell’approfondimento sull’effettività e l’ampiezza delle conclusioni del consulente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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